Art. 5 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»; b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»; 2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,»; c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al sesto comma, le parole: «e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.»; 2) dopo il nono comma e' inserito il seguente: «Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacita' di cui all'articolo 8, puo' trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento puo' essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.»; d) all'articolo 11: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»; 2) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Puo', altresi', essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformita' del presente articolo, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano gia' stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.»; 3) dopo l'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e' consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonche' la sostituzione della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.»; e) l'articolo 11-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 11-bis - Tracciabilita' delle armi e delle munizioni. 1. Nell'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sull'arma quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11, nonche' il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. L'archivio contiene, altresi', i dati identificativi del fornitore, dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. 2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.»; f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.». 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 3), sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.». - Il testo dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - In vigore dal 5 novembre 2013 Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.». - Il testo dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro. E' punito con l'ammenda fino a 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacita' di cui all'articolo 8, puo' trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento puo' essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.». - Il testo dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11 (Marcatura delle armi comuni da sparo). - Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Puo', altresi', essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformita' del presente articolo, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui e' avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano gia' stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento. Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno. Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita' di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attivita' di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformita' secondo le modalita' di cui all'articolo 14. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti. In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola e' impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalita' di cui al successivo art. 13. Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1). Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione. Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni di lire) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e' consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonche' la sostituzione della parte di arma su cui e' stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.».