Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
  «Le disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli
operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di
cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della
Provincia autonoma di Bolzano e  di  cui  all'articolo  55-bis  della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma  di
Trento.»; 
    b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. I lavoratori subordinati che intendano  svolgere  attivita'
di volontariato in  un  ente  del  Terzo  settore  hanno  diritto  di
usufruire delle forme di flessibilita' di orario di  lavoro  o  delle
turnazioni  previste  dai  contratti  o  dagli  accordi   collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  l'articolo  17,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 17 (Volontario e attivita' di volontariato). - 1.
          Gli enti del Terzo settore possono avvalersi  di  volontari
          nello svolgimento delle proprie attivita' e sono  tenuti  a
          iscrivere in un apposito registro i volontari che  svolgono
          la loro attivita' in modo non occasionale. 
              2. Il volontario e' una persona  che,  per  sua  libera
          scelta, svolge attivita' in favore della  comunita'  e  del
          bene comune, anche per il tramite  di  un  ente  del  Terzo
          settore, mettendo a disposizione  il  proprio  tempo  e  le
          proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni  delle
          persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in
          modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di  lucro,
          neanche  indiretti,   ed   esclusivamente   per   fini   di
          solidarieta'. 
              3.  L'attivita'  del   volontario   non   puo'   essere
          retribuita in  alcun  modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al
          volontario possono essere rimborsate  dall'ente  del  Terzo
          settore tramite il quale  svolge  l'attivita'  soltanto  le
          spese   effettivamente   sostenute   e   documentate    per
          l'attivita'  prestata,  entro   limiti   massimi   e   alle
          condizioni preventivamente  stabilite  dall'ente  medesimo.
          Sono  in  ogni  caso  vietati  rimborsi   spese   di   tipo
          forfetario. 
              4. Ai fini di cui al comma 3, le  spese  sostenute  dal
          volontario possono essere rimborsate anche a fronte di  una
          autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445,  purche'  non  superino  l'importo  di   10   euro
          giornalieri  e  150  euro  mensili   e   l'organo   sociale
          competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita'
          di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di
          rimborso. La disposizione di cui al presente comma  non  si
          applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la
          donazione di sangue e di organi. 
              5. La  qualita'  di  volontario  e'  incompatibile  con
          qualsiasi  forma  di  rapporto  di  lavoro  subordinato   o
          autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
          l'ente di cui il volontario e' socio o associato o  tramite
          il  quale  svolge  la  propria  attivita'  volontaria.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          operatori  che  prestano  attivita'  di  soccorso  per   le
          organizzazioni  di  cui   all'articolo   76   della   legge
          provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di
          Bolzano  e  di  cui   all'articolo   55-bis   della   legge
          provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della  Provincia  autonoma
          di Trento. 
              6.  Ai  fini  del  presente  Codice  non  si  considera
          volontario l'associato  che  occasionalmente  coadiuvi  gli
          organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 
              6-bis. I lavoratori subordinati che intendano  svolgere
          attivita' di volontariato in  un  ente  del  Terzo  settore
          hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita'  di
          orario di lavoro o delle turnazioni previste dai  contratti
          o   dagli   accordi   collettivi,    compatibilmente    con
          l'organizzazione aziendale. 
              7. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  non  si
          applicano agli  operatori  volontari  del  servizio  civile
          universale, al  personale  impiegato  all'estero  a  titolo
          volontario nelle attivita' di  cooperazione  internazionale
          allo sviluppo,  nonche'  agli  operatori  che  prestano  le
          attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.». 
              - Si riporta l'articolo 76 della  legge  provinciale  5
          marzo 2001,  n.  7  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
          (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale): 
              «Art. 76  (Trasferimento  di  competenze  alle  aziende
          sanitarie). - 1. L'espletamento del trasporto  d'urgenza  e
          del   trasporto   di   malati    puo'    essere    affidato
          all'"Associazione provinciale di soccorso Croce  Bianca"  e
          all'organizzazione territorialmente competente della "Croce
          Rossa Italiana". 
              1-bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei  principi
          e  delle  direttive  approvati  dalla  Giunta  provinciale,
          stabiliscono le modalita' per l'espletamento del  trasporto
          d'urgenza e del trasporto di  malati.  A  tal  fine  devono
          essere rispettati i seguenti requisiti: 
              a) il servizio, indipendentemente dall'economicita' del
          concreto intervento, e' da prestare sull'intero territorio,
          24  ore  su  24,  con  personale  qualificato,  in  maniera
          efficiente e con la stessa qualita' sull'intero  territorio
          provinciale; 
              b)  le   organizzazioni   affidatarie   del   trasporto
          d'urgenza e  del  trasporto  di  malati  sono  obbligate  a
          partecipare, in caso di necessita' e senza  pregiudizio  di
          detti servizi, ad interventi  di  protezione  civile  e  ad
          interventi in caso di catastrofi; 
              c) la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto  di
          malati deve essere in ogni momento coperta  pienamente.  Se
          le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di
          coprire questa domanda, puo' essere rilasciata una relativa
          autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese; 
              d) le  entrate  provenienti  dal  trasporto  di  malati
          devono  contribuire  a  coprire  i  costi   del   trasporto
          d'urgenza. 
              2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al
          Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di
          assistenza ospedaliera erogata  in  Austria  ai  sensi  del
          Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle  spese  di
          prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti
          possono essere erogate in forma indiretta. 
              3. Le aziende sanitarie provvedono altresi' ad esperire
          le azioni di  recupero  delle  spese  sanitarie  e  possono
          stipulare  a  tal   fine   convenzioni   con   le   imprese
          assicuratrici.  I  relativi  importi  sono  introitati  sul
          bilancio delle aziende sanitarie. 
              4. I tempi e le modalita'  di  passaggio  alle  aziende
          sanitarie delle funzioni di cui ai  commi  1,  2  e  3,  le
          relative   modalita'   tecnico-organizzative   nonche'   il
          contingente  del   personale   all'uopo   necessario   sono
          stabiliti dalla Giunta provinciale. 
              5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle
          funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3  in  servizio  alla  data
          stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi  del  comma  4,
          puo' optare di rimanere in  servizio  presso  la  Provincia
          entro  30  giorni  dalla  data  di  adozione  del  relativo
          provvedimento   da   parte   della   Giunta    provinciale.
          L'inquadramento  del  personale  amministrativo  trasferito
          avviene   nel   rispetto   del   trattamento    retributivo
          pensionabile in  godimento,  escluse  eventuali  indennita'
          collegate con l'espletamento di determinate funzioni.». 
              - Si riporta l'articolo 55-bis della legge  provinciale
          19 luglio 1990, n. 23 della Provincia  autonoma  di  Trento
          (Disciplina       dell'attivita'       contrattuale       e
          dell'amministrazione dei beni della Provincia  autonoma  di
          Trento): 
              «Art. 55-bis (Disposizioni particolari). - 1. I servizi
          gia' affidati alla Croce  rossa  italiana  territorialmente
          competente  dalla  Provincia  e  dai  suoi  enti   pubblici
          strumentali   alla   data   di   entrata   in   vigore   di
          quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla
          base di convenzioni che regolano i rapporti economici e  le
          modalita' di svolgimento dei servizi stessi.».