Art. 5 
 
Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti  dividendi  e
  plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti. 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
Nonostante  quanto  previsto   dai   commi   precedenti,   concorrono
integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili
provenienti da imprese o enti residenti  o  localizzati  in  Stati  o
territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di  cui  all'articolo  47-bis,  comma  1;  a  tali  fini,  si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati  in
Stati o  territori  a  regime  privilegiato  gli  utili  relativi  al
possesso  di  partecipazioni  dirette   in   tali   soggetti   o   di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo  167,
in  societa'  residenti  all'estero  che   conseguono   utili   dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in  Stati  o
territori a regime privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano  nel  caso
in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio  ai  sensi
del comma 6 dell'articolo 167  o  sia  dimostrato,  anche  a  seguito
dell'esercizio  dell'interpello  di  cui  al  comma  3  dell'articolo
47-bis,  il  rispetto,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso  della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera  b),  del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in  applicazione  della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto  controllante,
ai sensi del comma 2  dell'articolo  167,  residente  nel  territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate  residenti  percipienti  gli
utili, un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione
delle imposte assolte dall'impresa o  ente  partecipato  sugli  utili
maturati durante il periodo  di  possesso  della  partecipazione,  in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini  dell'applicazione  dell'imposta,
l'ammontare del credito d'imposta di cui  al  periodo  precedente  e'
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella  dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in  aumento
del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione
anche in sede  di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la  sussistenza,  sin   dal   primo   periodo   di   possesso   della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del  comma
2  dell'articolo  47-bis  ma  non  abbia  presentato   l'istanza   di
interpello  prevista  dal  comma  3  del  medesimo  articolo  ovvero,
avendola presentata,  non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese  o  enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma  1,  deve  essere  segnalata  nella  dichiarazione  dei
redditi  da  parte  del  socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui
al periodo precedente si applicano anche alle  remunerazioni  di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»; 
    b) dopo l'articolo 47  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  47-bis
(Disposizioni in materia di regimi  fiscali  privilegiati).  -  1.  I
regimi fiscali di Stati o territori, diversi da  quelli  appartenenti
all'Unione europea ovvero da quelli aderenti  allo  Spazio  economico
europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che  assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: 
      a) nel caso in cui l'impresa  o  l'ente  non  residente  o  non
localizzato  in  Italia  sia  sottoposto   a   controllo   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante  residente  o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di  cui  al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; 
      b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla  lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia,  si
tiene conto anche  di  regimi  speciali  che  non  siano  applicabili
strutturalmente  alla  generalita'  dei  soggetti  svolgenti  analoga
attivita'  dell'impresa  o  dell'ente  partecipato,   che   risultino
fruibili  soltanto  in  funzione  delle  specifiche   caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario  e  che,  pur  non  incidendo
direttamente sull'aliquota, prevedano  esenzioni  o  altre  riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il  prelievo  nominale  al  di
sotto del predetto limite e sempreche', nel caso  in  cui  il  regime
speciale riguardi solo particolari aspetti  dell'attivita'  economica
complessivamente svolta dal soggetto estero,  l'attivita'  ricompresa
nell'ambito di applicazione del regime speciale  risulti  prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre  attivita'  svolte
dal citato soggetto. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente  testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui  al
comma 1, il soggetto residente o  localizzato  nel  territorio  dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente,  partecipazioni  di
un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri  di  cui
al comma 1, puo' dimostrare che: 
    a)  il  soggetto  non  residente  svolga  un'attivita'  economica
effettiva, mediante l'impiego di personale,  attrezzature,  attivi  e
locali; 
    b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di  localizzare  i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui  al
comma 1. 
  3.  Ai  fini  del  comma  2,  il  contribuente  puo'   interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»; 
    c) all'articolo 68, comma 4: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le plusvalenze
realizzate  mediante  la  cessione  dei   contratti   stipulati   con
associanti non residenti che non  soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  ultimo  periodo,  nonche'  le
plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo
67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di  cui  all'articolo  44,
comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo  109,  comma  9,
lettera b),  emessi  o  stipulati  da  imprese  o  enti  residenti  o
localizzati in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,  comma  1,
salvo   la   dimostrazione,   anche    a    seguito    dell'esercizio
dell'interpello  secondo  le  modalita'  del  comma  3  dello  stesso
articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare»; 
      2) nel secondo periodo le parole «di cui  alla  citata  lettera
c-bis) del comma 1, dell'articolo 67,» sono soppresse; 
      3) il quarto periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Qualora  il
contribuente intenda  far  valere  la  sussistenza  della  condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo  47-bis,  ma  non
abbia presentato l'istanza di interpello prevista  dal  comma  3  del
medesimo articolo ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta favorevole, la percezione  di  plusvalenze  derivanti  dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o  localizzati
in Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  individuati  in
base ai criteri di cui all'articolo  47-bis,  comma  1,  deve  essere
segnalata  nella  dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del   socio
residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta  indicazione  nella
dichiarazione dei  redditi  si  applica  la  sanzione  amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-ter,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini  del  presente  comma,  la  condizione
indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve  sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e  oggetto  di
realizzo con controparti non  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del
dante  causa,  e'   sufficiente   che   tale   condizione   sussista,
ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi  d'imposta  anteriori  al
realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si  considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non  residenti
nel territorio dello Stato  tra  i  quali  sussiste  un  rapporto  di
controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro  soggetto  residente  o  non  residente  nel  territorio  dello
Stato.»; 
    d) all'articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Per le plusvalenze  realizzate  su  partecipazioni  in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a  regime
fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai   criteri   di   cui
all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la  condizione  di
cui al comma  2,  lettera  a),  del  medesimo  articolo,  al  cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167,  residente  nel
territorio  dello  Stato,   ovvero   alle   cedenti   residenti   sue
controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165
in ragione delle imposte  assolte  dall'impresa  o  ente  partecipato
sugli  utili  maturati  durante  il   periodo   di   possesso   della
partecipazione, in proporzione  delle  partecipazioni  cedute  e  nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»; 
    e) all'articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Per le plusvalenze  realizzate  su  partecipazioni  in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a  regime
fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai   criteri   di   cui
all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la  condizione  di
cui al comma  2,  lettera  a),  del  medesimo  articolo,  al  cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167,  residente  nel
territorio  dello  Stato,   ovvero   alle   cedenti   residenti   sue
controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165
in ragione delle imposte  assolte  dall'impresa  o  ente  partecipato
sugli  utili  maturati  durante  il   periodo   di   possesso   della
partecipazione, in proporzione  delle  partecipazioni  cedute  e  nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»; 
    f) all'articolo 87: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)
residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in
Stati o territori diversi da quelli  a  regime  fiscale  privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,  comma  1,
o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis,  comma  3,  della
sussistenza della condizione di cui  al  comma  2,  lettera  b),  del
medesimo articolo. Qualora il  contribuente  intenda  far  valere  la
sussistenza di tale ultima condizione  ma  non  abbia  presentato  la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze  derivanti
dalla cessione di  partecipazioni  in  imprese  o  enti  residenti  o
localizzati in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,  comma  1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi  da  parte  del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta  indicazione  nella
dichiarazione dei  redditi  si  applica  la  sanzione  amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-ter,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la  condizione
indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve  sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e  oggetto  di
realizzo con controparti non  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del
dante  causa,  e'   sufficiente   che   tale   condizione   sussista,
ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi  d'imposta  anteriori  al
realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si  considerano
appartenenti allo stesso gruppo  i  soggetti  residenti  o  meno  nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di  controllo
ai sensi del comma 2 dell'articolo  167  ovvero  che,  ai  sensi  del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune  controllo  da  parte  di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il  requisito  di
cui al comma 1, lettera c), deve sussistere,  ininterrottamente,  sin
dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti  detenuti  da
piu'  di  cinque  periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante  causa,  e'
sufficiente che tale condizione sussista,  ininterrottamente,  per  i
cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.  Ai  fini  del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso  gruppo  i
soggetti residenti o meno nel territorio  dello  Stato  tra  i  quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2  dell'articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma  2,  sono  sottoposti  al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente
nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma  1,  lettera
d), deve  sussistere  ininterrottamente,  al  momento  del  realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al  realizzo
stesso.»; 
    g) all'articolo 89, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.
Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma  2,  lettera  a),
ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si  applica  agli  utili
provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo  109,
comma 9, lettera b), stipulati  con  tali  soggetti,  se  diversi  da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati,  sia  dimostrato,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  al  medesimo
articolo 47-bis, comma 3, il  rispetto,  sin  dal  primo  periodo  di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti  di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati  in  base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,  e  le  remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non  concorrono  a  formare  il  reddito
dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi   dalla
formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per  il  50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata,  anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo  47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma  2,  lettera
a), del medesimo articolo; in tal caso, e' riconosciuto  al  soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167,  residente  nel
territorio  dello  Stato,  ovvero  alle  sue  controllate   residenti
percipienti gli utili, un credito d'imposta  ai  sensi  dell'articolo
165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente  partecipato
sugli  utili  maturati  durante  il   periodo   di   possesso   della
partecipazione, in proporzione  alla  quota  imponibile  degli  utili
conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali  utili.
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del  credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. Ai fini del presente comma, si  considerano  provenienti  da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a  regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma
2 dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che  conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o  localizzati
in Stati o territori a regime  privilegiato  e  nei  limiti  di  tali
utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della  condizione
indicata nella lettera b) del comma 2  dell'articolo  47-bis  ma  non
abbia presentato l'istanza di interpello prevista  dal  comma  3  del
medesimo articolo ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta  favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in  Stati  o
territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,  deve  essere  segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei
casi di mancata o  incompleta  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista  dall'articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471.
Concorrono in ogni caso alla  formazione  del  reddito  per  il  loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui  all'articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»; 
    h) all'articolo 168-ter: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la stabile
organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo
167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita,  relativamente  a  tali
stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al
comma 5 del citato articolo 167.»; 
      2) al comma 4,  le  parole  «delle  esimenti  richiamate»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'esimente richiamata»; 
      3)  al  comma  5  le  parole  «sono  state  disapplicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del  comma
1 dell'articolo 47-bis e non si siano rese applicabili». 
  2. All'articolo 27, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della  lettera
b)  e'  sostituito   dal   seguente:   «sull'intero   importo   delle
remunerazioni corrisposte, in  relazione  a  partecipazioni,  titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi  all'impresa  ai  sensi
dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in  Stati
o territori a regime fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato  testo  unico,
salvo  che  sia  avvenuta   la   dimostrazione,   anche   a   seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis
dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, la condizione di cui alla  lettera  b)
del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.». 
  3. All'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati  in  Stati  o  territori
inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui  all'articolo  167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati  in  base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1». 
  4. All'articolo 1, comma 1007, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «societa' residenti o  localizzate»  sono  sostituite
dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le  parole
«167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1». 
  5. All'articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le  parole  «il  riferimento  si  intende  agli  Stati  o   territori
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4,  del
citato testo unico, come da  ultimo  modificato  dal  comma  142  del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati
o territori individuati  in  base  ai  criteri  di  cui  al  medesimo
articolo 167, comma  4,  il  riferimento  si  intende  agli  Stati  o
territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico». 
 
          Note all'art. 5: 
 
              Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.   47   (Utili   da    partecipazione).    -    1.
          Indipendentemente dalla delibera assembleare, si  presumono
          prioritariamente distribuiti l'utile  dell'esercizio  e  le
          riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di  esse
          non accantonata in sospensione di imposta. 
              2. Nel caso di contratti di cui all'art. 109, comma  9,
          lettera b), se l'associante determina il  reddito  in  base
          alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili  concorrono
          alla  formazione   del   reddito   imponibile   complessivo
          dell'associato nella misura del 58,14  per  cento,  qualora
          l'apporto sia superiore al 25 per cento della  somma  delle
          rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e  del  costo
          complessivo  dei  beni  ammortizzabili  determinato  con  i
          criteri  di  cui  all'art.  110  al  netto   dei   relativi
          ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti  non
          residenti,  la  disposizione  del  periodo  precedente   si
          applica nel rispetto delle  condizioni  indicate  nell'art.
          44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo;   ove   tali
          condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
          alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 
              3. Nel caso di distribuzione di  utili  in  natura,  il
          valore imponibile e' determinato  in  relazione  al  valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'art. 109. 
              4. Nonostante quanto  previsto  dai  commi  precedenti,
          concorrono  integralmente  alla  formazione   del   reddito
          imponibile  gli  utili  provenienti  da  imprese   o   enti
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
          all'art. 47-bis, comma  1;  a  tali  fini,  si  considerano
          provenienti da imprese o enti residenti  o  localizzati  in
          Stati o territori a regime privilegiato gli utili  relativi
          al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
          partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art.
          167, in societa' residenti all'estero che conseguono  utili
          dalla  partecipazione  in  imprese  o  enti   residenti   o
          localizzati in Stati o territori a  regime  privilegiato  e
          nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo
          precedente non si applicano nel  caso  in  cui  gli  stessi
          utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma
          6  dell'art.  167  o  sia  dimostrato,  anche   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3  dell'art.
          47-bis, il rispetto, sin  dal  primo  periodo  di  possesso
          della partecipazione, della condizione di cui al  comma  2,
          lettera b), del medesimo  articolo.  Ove  la  dimostrazione
          operi in applicazione della lettera  a)  del  comma  2  del
          medesimo art. 47-bis, per  gli  utili  di  cui  ai  periodi
          precedenti, e' riconosciuto al  soggetto  controllante,  ai
          sensi del comma 2 dell'art. 167, residente  nel  territorio
          dello  Stato,  ovvero  alle   sue   controllate   residenti
          percipienti  gli  utili,  un  credito  d'imposta  ai  sensi
          dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa
          o ente partecipato sugli utili maturati durante il  periodo
          di possesso  della  partecipazione,  in  proporzione  degli
          utili  conseguiti  e  nei  limiti   dell'imposta   italiana
          relativa a  tali  utili.  Ai  soli  fini  dell'applicazione
          dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di  cui  al
          periodo precedente e'  computato  in  aumento  del  reddito
          complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'   stato   omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.  Qualora  il
          contribuente intenda far valere  la  sussistenza,  sin  dal
          primo  periodo  di  possesso  della  partecipazione,  della
          condizione indicata nella lettera b) del comma 2  dell'art.
          47-bis ma non  abbia  presentato  l'istanza  di  interpello
          prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola
          presentata, non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
          percezione  di  utili  provenienti  da  partecipazioni   in
          imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
          a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
          criteri di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,  deve  essere
          segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da  parte  del
          socio  residente;  nei  casi  di   mancata   o   incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma  3-ter,
          del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471.  Le
          disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano
          anche alle remunerazioni di  cui  all'art.  109,  comma  9,
          lettera b), relative a contratti stipulati  con  associanti
          residenti nei predetti Paesi o territori. 
              5. Non costituiscono utili le somme e i  beni  ricevuti
          dai soci delle societa' soggette  all'imposta  sul  reddito
          delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o  altri
          fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle  azioni
          o  quote,  con  interessi   di   conguaglio   versati   dai
          sottoscrittori di nuove  azioni  o  quote,  con  versamenti
          fatti dai soci a fondo perduto o in conto  capitale  e  con
          saldi  di  rivalutazione  monetaria  esenti   da   imposta;
          tuttavia le somme o il valore  normale  dei  beni  ricevuti
          riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle  azioni  o
          quote possedute. 
              6. In caso di aumento  del  capitale  sociale  mediante
          passaggio di riserve o altri fondi  a  capitale  le  azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili per i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura  in  cui
          l'aumento e' avvenuto  mediante  passaggio  a  capitale  di
          riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,  la
          riduzione   del   capitale    esuberante    successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione si imputa con precedenza alla parte  dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  5,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi in materia di rivalutazione monetaria che  dispongono
          diversamente. 
              7. Le somme o il valore normale dei beni  ricevuti  dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
              8. Le disposizioni del presente  articolo  valgono,  in
          quanto applicabili, anche per  gli  utili  derivanti  dalla
          partecipazione in enti, diversi  dalle  societa',  soggetti
          all'imposta di cui al titolo II.". 
              Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'art.  67  sono  costituite
          dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel  periodo
          di  imposta  e  il  prezzo  di  acquisto  o  il  costo   di
          costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro  costo
          inerente al bene medesimo. Per gli  immobili  di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione
          si assume come prezzo di acquisto o  costo  di  costruzione
          quello sostenuto dal donante. 
              2. Per i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  comma  1
          dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo  di
          acquisto il valore normale nel quinto  anno  anteriore.  Il
          costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente  e  quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono determinati  tenendo  conto  del  valore  normale  del
          terreno alla data di inizio  della  lottizzazione  o  delle
          opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
          dei terreni suscettibili  d'utilizzazione  edificatoria  di
          cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e'  costituito
          dal prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
          inerente, rivalutato in base  alla  variazione  dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili. Per i terreni  acquistati  per  effetto  di
          successione o donazione si assume come prezzo  di  acquisto
          il  valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed   atti
          registrati, od in seguito definito e  liquidato,  aumentato
          di  ogni   altro   costo   successivo   inerente,   nonche'
          dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore   degli
          immobili e di successione. 
              3. 
              4. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  dei
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze  di  cui
          alle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1  dell'art.   67
          realizzate  mediante  la  cessione  di  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari  di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e  contratti  di  cui
          all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi  o  stipulati  da
          imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
          a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
          criteri  di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,   salvo   la
          dimostrazione,    anche    a     seguito     dell'esercizio
          dell'interpello secondo le  modalita'  del  comma  3  dello
          stesso art. 47-bis, del rispetto della condizione  indicata
          nella  lettera  b)  del  comma  2  del  medesimo  articolo,
          concorrono  a  formare  il  reddito  per  il  loro   intero
          ammontare. La disposizione del periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari, emessi da societa' i cui titoli sono  negoziati
          nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
          precedenti  sono  sommate  algebricamente   alle   relative
          minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle
          plusvalenze   l'eccedenza   e'   riportata   in   deduzione
          integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
          successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel  quale  le  minusvalenze  sono  state
          realizzate. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza della condizione indicata nella lettera b)  del
          comma 2 dell'art. 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza
          di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo  articolo
          ovvero, avendola presentata, non  abbia  ricevuto  risposta
          favorevole, la percezione di  plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di partecipazioni in imprese o  enti  residenti  o
          localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
          47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella  dichiarazione
          dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei  casi  di
          mancata o incompleta indicazione  nella  dichiarazione  dei
          redditi si  applica  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall'art.  8,  comma  3-ter,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471.  Ai  fini  del  presente  comma,  la
          condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lettera  b),
          deve sussistere, ininterrottamente, sin dal  primo  periodo
          di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da  piu'  di
          cinque  periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con
          controparti non appartenenti allo stesso gruppo  del  dante
          causa,  e'  sufficiente  che  tale   condizione   sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra  i
          quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del  comma
          2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma  2,
          sono sottoposti al  comune  controllo  da  parte  di  altro
          soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
          Stato. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
          ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma  1,  per  i  quali
          sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
          medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
          comma 2  dell'art.  167,  residente  nel  territorio  dello
          Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
          spetta un credito  d'imposta  ai  sensi  dell'art.  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
          partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
          d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. Le plusvalenze di cui  alle  lettere  c)  e  c-bis),
          diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter)  del  comma  1
          dell'art. 67  sono  sommate  algebricamente  alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1  dello  stesso
          art. 67; se l'ammontare complessivo  delle  minusvalenze  e
          delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo  delle
          plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'  essere
          portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
          e dagli altri redditi dei periodi d'imposta  successivi  ma
          non oltre il quarto, a condizione che  sia  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
              6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c),  c-bis)  e
          c-ter) del comma  1  dell'art.  67  sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  la  somma
          od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od  il
          valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato  di
          ogni  onere  inerente  alla   loro   produzione,   compresa
          l'imposta di successione e donazione, con esclusione  degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato  agli  effetti  dell'imposta   di   successione,
          nonche', per i titoli esenti da  tale  imposta,  il  valore
          normale alla data di apertura della successione.  Nel  caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite sulla base di aumento gratuito  del  capitale  il
          costo  unitario  e'   determinato   ripartendo   il   costo
          originario sul numero complessivo  delle  azioni,  quote  o
          partecipazioni di compendio. Per  le  partecipazioni  nelle
          societa' indicate dall'art. 5,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito dei redditi e delle perdite imputate al  socio  e
          dal costo si scomputano, fino  a  concorrenza  dei  redditi
          gia' imputati, gli  utili  distribuiti  al  socio.  Per  le
          valute estere cedute a termine  si  assume  come  costo  il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula del contratto di cessione. Il  costo  o  valore  di
          acquisto e' documentato a cura  del  contribuente.  Per  le
          valute estere prelevate da depositi e  conti  correnti,  in
          mancanza della documentazione del  costo,  si  assume  come
          costo il valore della valuta al minore  dei  cambi  mensili
          accertati ai sensi dell'art.  110,  comma  9,  nel  periodo
          d'imposta  in  cui  la  plusvalenza   e'   realizzata.   Le
          minusvalenze  sono  determinate  con  gli  stessi   criteri
          stabiliti per le plusvalenze. 
              6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c)  e  c-bis)
          del comma 1,  dell'art.  67  derivanti  dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'art.  5,
          escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
          e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non  piu'
          di sette anni, possedute da almeno tre anni,  ovvero  dalla
          cessione  degli  strumenti  finanziari  e   dei   contratti
          indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
          relativi alle medesime societa', rispettivamente  posseduti
          e  stipulati  da  almeno  tre  anni,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile in quanto esenti  qualora
          e  nella  misura  in  cui,  entro   due   anni   dal   loro
          conseguimento,  siano  reinvestite  in  societa'   di   cui
          all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
          la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
          capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
          delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
          da non piu' di tre anni. 
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo. 
              7. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze: 
                a)  dal  corrispettivo  percepito   o   dalla   somma
          rimborsata, nonche' dal  costo  o  valore  di  acquisto  si
          scomputano i redditi di capitale maturati ma non  riscossi,
          diversi  da  quelli  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
          finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera  a),  e  ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b); 
                b); 
                c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
          correnti si assume come  corrispettivo  il  valore  normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo; 
                d) per le cessioni di metalli preziosi,  in  mancanza
          della documentazione del costo di acquisto, le  plusvalenze
          sono determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento  del
          corrispettivo della cessione; 
                e) per le cessioni a titolo oneroso poste  in  essere
          in  dipendenza  dei   rapporti   indicati   nella   lettera
          c-quater), del comma 1 dell'art. 67,  il  corrispettivo  e'
          costituito dal prezzo di cessione, eventualmente  aumentato
          o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
                f) nei casi di dilazione o rateazione  del  pagamento
          del  corrispettivo  la  plusvalenza  e'   determinata   con
          riferimento alla parte  del  costo  o  valore  di  acquisto
          proporzionalmente corrispondente alle somme  percepite  nel
          periodo d'imposta. 
              8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma  1
          dell'art. 67, sono costituiti  dalla  somma  algebrica  dei
          differenziali positivi  o  negativi,  nonche'  degli  altri
          proventi od oneri, percepiti o sostenuti,  in  relazione  a
          ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la  determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6  e  7.  I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia stata chiusa anticipatamente  o  ceduta,  concorrono  a
          formare il reddito nel periodo d'imposta in  cui  l'opzione
          e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il  suo
          esercizio. Qualora a  seguito  dell'esercizio  dell'opzione
          siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis)  o
          c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi  concorrono
          alla determinazione delle plusvalenze  o  minusvalenze,  ai
          sensi della lettera  e)  del  comma  7.  Le  plusvalenze  e
          minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo  oneroso  di
          merci non concorrono a formare  il  reddito,  anche  se  la
          cessione e' posta in  essere  in  dipendenza  dei  rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67. 
              9. Le plusvalenze e gli  altri  proventi  di  cui  alla
          lettera  c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  67,   sono
          costituiti dalla differenza positiva  tra  i  corrispettivi
          percepiti ovvero le somme od il  valore  normale  dei  beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla  loro
          produzione, con esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal
          corrispettivo  percepito  e  dalla  somma   rimborsata   si
          scomputano i redditi di  capitale  derivanti  dal  rapporto
          ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di
          capitale maturati a favore del creditore originario ma  non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 7.». 
              Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  86   (Plusvalenze   patrimoniali).   -   1.   Le
          plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
          quelli indicati nel comma  1  dell'art.  85,  concorrono  a
          formare il reddito: 
                a) se sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso; 
                b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni; 
                c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati  a
          finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
              2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1 la plusvalenza e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito  anche
          le  plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore   di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche  se
          costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
          complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
          quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
          plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro  eventualmente
          pattuito. 
              3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,  la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni. 
              4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di  cui
          al successivo art. 87, determinate a  norma  del  comma  2,
          concorrono a formare il  reddito,  per  l'intero  ammontare
          nell'esercizio in cui sono state realizzate  ovvero,  se  i
          beni sono stati posseduti per un periodo  non  inferiore  a
          tre  anni,  o  a  un  anno   per   le   societa'   sportive
          professionistiche, a  scelta  del  contribuente,  in  quote
          costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi,  ma  non
          oltre il quarto. La predetta scelta  deve  risultare  dalla
          dichiarazione dei redditi; se questa non e'  presentata  la
          plusvalenza concorre a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per  i
          beni  che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie,
          diverse  da  quelle  di  cui  al  successivo  art.  87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 
              4-bis. Per le plusvalenze realizzate su  partecipazioni
          in imprese o  enti  residenti  o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
          ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma  1,  per  i  quali
          sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera  a),  del
          medesimo articolo, al cedente controllante,  ai  sensi  del
          comma 2  dell'art.  167,  residente  nel  territorio  dello
          Stato,  ovvero  alle  cedenti  residenti  sue  controllate,
          spetta un credito  d'imposta  ai  sensi  dell'art.  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso  della  partecipazione,   in   proporzione   delle
          partecipazioni cedute e nei  limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a tali  plusvalenze.  La  detrazione  del  credito
          d'imposta  di  cui  al  periodo   precedente   spetta   per
          l'ammontare dello stesso  non  utilizzato  dal  cedente  ai
          sensi dell'art. 89, comma 3; tale ammontare, ai  soli  fini
          dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
          reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
              5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
              5-bis. Nelle ipotesi  dell'art.  47  ,  commi  5  e  7,
          costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale  dei
          beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
          riserve di capitale per  la  parte  che  eccede  il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.». 
              Il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 87(Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile in  quanto  esenti  nella
          misura  del  95  per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
          determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  ad  azioni  o  quote  di  partecipazioni  in
          societa' ed enti indicati nell'art. 5, escluse le  societa'
          semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
          comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
          requisiti: 
                a)  ininterrotto  possesso  dal  primo   giorno   del
          dodicesimo mese precedente  quello  dell'avvenuta  cessione
          considerando cedute per prime le azioni o  quote  acquisite
          in data piu' recente; 
                b)    classificazione    nella    categoria     delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso; 
                c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa  o
          ente partecipato in Stati o territori diversi da  quelli  a
          regime fiscale privilegiato individuati in base ai  criteri
          di cui all'art. 47-bis, comma 1,  o,  alternativamente,  la
          dimostrazione,    anche    a     seguito     dell'esercizio
          dell'interpello di cui allo stesso art.  47-bis,  comma  3,
          della sussistenza della  condizione  di  cui  al  comma  2,
          lettera b), del medesimo articolo. Qualora il  contribuente
          intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
          ma non abbia presentato la predetta istanza  di  interpello
          ovvero, avendola presentata, non  abbia  ricevuto  risposta
          favorevole, la percezione di  plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di partecipazioni in imprese o  enti  residenti  o
          localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
          47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella  dichiarazione
          dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei  casi  di
          mancata o incompleta indicazione  nella  dichiarazione  dei
          redditi si  applica  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall'art.  8,  comma  3-ter,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente  lettera,  la
          condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lettera  b),
          deve sussistere, ininterrottamente, sin dal  primo  periodo
          di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da  piu'  di
          cinque  periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con
          controparti non appartenenti allo stesso gruppo  del  dante
          causa,  e'  sufficiente  che  tale   condizione   sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o meno nel territorio dello  Stato  tra  i  quali
          sussiste un rapporto di controllo  ai  sensi  del  comma  2
          dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del  medesimo  comma  2,
          sono sottoposti al  comune  controllo  da  parte  di  altro
          soggetto residente o meno nel territorio dello Stato; 
                d) esercizio da parte della societa'  partecipata  di
          un'impresa  commerciale  secondo  la  definizione  di   cui
          all'art. 55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria  si
          presume che questo  requisito  non  sussista  relativamente
          alle  partecipazioni  in  societa'  il   cui   valore   del
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  beni  immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e' effettivamente diretta l'attivita'  dell'impresa,  dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio  d'impresa.  Si   considerano   direttamente
          utilizzati nell'esercizio d'impresa gli  immobili  concessi
          in locazione finanziaria e i terreni  su  cui  la  societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola. 
              1-bis. Le cessioni delle azioni  o  quote  appartenenti
          alla categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e  di
          quelle appartenenti alla categoria  dell'attivo  circolante
          vanno considerate separatamente con riferimento a  ciascuna
          categoria. 
              2. Il requisito di cui al comma  1,  lettera  c),  deve
          sussistere, ininterrottamente, sin  dal  primo  periodo  di
          possesso; tuttavia, per i  rapporti  detenuti  da  piu'  di
          cinque  periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con
          controparti non appartenenti allo stesso gruppo  del  dante
          causa,  e'  sufficiente  che  tale   condizione   sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o meno nel territorio dello  Stato  tra  i  quali
          sussiste un rapporto di controllo  ai  sensi  del  comma  2
          dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del  medesimo  comma  2,
          sono sottoposti al  comune  controllo  da  parte  di  altro
          soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
          Stato. Il requisito di cui al comma  1,  lettera  d),  deve
          sussistere  ininterrottamente,  al  momento  del  realizzo,
          almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
          realizzo stesso. 
              3. L'esenzione di cui  al  comma  1  si  applica,  alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e determinate ai sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  alle  partecipazioni  al   capitale   o   al
          patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari  similari
          alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera  a)  ed
          ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,  lettera  b).
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo. 
              4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b)  e
          c), il requisito di cui alla lettera d)  del  comma  1  non
          rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli  sono
          negoziati  nei  mercati  regolamentati.  Alle   plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione di cui ai commi 1  e  3  indipendentemente  dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 
              5. Per le partecipazioni in societa' la  cui  attivita'
          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma  1  si  riferiscono  alle   societa'   indirettamente
          partecipate  e  si   verificano   quando   tali   requisiti
          sussistono   nei   confronti    delle    partecipate    che
          rappresentano la maggior parte del  valore  del  patrimonio
          sociale della partecipante. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis. 
              7.». 
              Il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per  gli  utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome collettivo e in  accomandita  semplice  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art. 5. 
              2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
          comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art.  73,  comma
          1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio in cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi
          dalla formazione del reddito  della  societa'  o  dell'ente
          ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
          esclusione  si  applica  alla   remunerazione   corrisposta
          relativamente ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,
          lettera  b),  e  alla   remunerazione   dei   finanziamenti
          eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
          o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti. 
              3. Verificandosi la condizione dell'art. 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si
          applica agli utili provenienti da soggetti di cui  all'art.
          73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti  da
          contratti  di  cui  all'art.  109,  comma  9,  lettera  b),
          stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
          o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
          privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
          47-bis, comma 1, o, se ivi  residenti  o  localizzati,  sia
          dimostrato, anche a seguito dell'esercizio  dell'interpello
          di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, il  rispetto,  sin
          dal primo periodo di possesso della  partecipazione,  della
          condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera
          b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art.  73,
          comma 1, lettera d), residenti o  localizzati  in  Stati  o
          territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
          ai  criteri  di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,   e   le
          remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art.  109,
          comma 9, lettera  b),  stipulati  con  tali  soggetti,  non
          concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui  sono
          percepiti in quanto esclusi dalla  formazione  del  reddito
          dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento  del
          loro ammontare, a condizione che sia  dimostrata,  anche  a
          seguito  dell'esercizio  dell'interpello  di  cui  all'art.
          47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui  al
          comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
          riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
          dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
          alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,  un
          credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in  ragione  delle
          imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
          maturati   durante   il   periodo   di    possesso    della
          partecipazione, in proporzione alla quota imponibile  degli
          utili  conseguiti  e  nei  limiti   dell'imposta   italiana
          relativa a  tali  utili.  Ai  soli  fini  dell'applicazione
          dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di  cui  al
          periodo precedente e'  computato  in  aumento  del  reddito
          complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'   stato   omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini  del
          presente comma, si considerano  provenienti  da  imprese  o
          enti residenti o localizzati in Stati o territori a  regime
          privilegiato   gli   utili   relativi   al   possesso    di
          partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
          di controllo, ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  167,  in
          societa' residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime privilegiato  e  nei  limiti  di
          tali utili. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione, della condizione indicata nella lettera  b)
          del comma  2  dell'art.  47-bis  ma  non  abbia  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
          articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di utili provenienti  da
          partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui all'art. 47-bis,  comma  1,  deve
          essere segnalata nella dichiarazione dei redditi  da  parte
          del socio residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma  3-ter,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre   1997,   n.   471.
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo. 
              3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: 
                a)   alle   remunerazioni   sui   titoli,   strumenti
          finanziari e contratti indicati  dall'art.  109,  comma  9,
          lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della  quota
          di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109; 
                b)  alle  remunerazioni   delle   partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio e a  quelle  dei  titoli  e  degli
          strumenti finanziari di cui all'art.  44,  provenienti  dai
          soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma  3-ter
          del presente articolo, limitatamente al 95 per cento  della
          quota di  esse  non  deducibile  nella  determinazione  del
          reddito del soggetto erogante. 
              3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
          3-bis   si   applica   limitatamente   alle   remunerazioni
          provenienti da una societa' che  riveste  una  delle  forme
          previste  dall'allegato  I,  parte   A,   della   direttiva
          2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
          e' detenuta una partecipazione  diretta  nel  capitale  non
          inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno  un
          anno, e che: 
                a) risiede  ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi  di
          una  convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residente  al  di   fuori
          dell'Unione europea; 
                b) e'  soggetta,  nello  Stato  di  residenza,  senza
          possibilita' di fruire di regimi di opzione  o  di  esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati,  a
          una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B,  della
          citata  direttiva  o  a   qualsiasi   altra   imposta   che
          sostituisca una delle imposte indicate. 
              4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
          e 47, ove compatibili. 
              5. Se la misura non e'  determinata  per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 
              6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in  base
          a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
          di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare  il
          reddito  del  cessionario  per  l'ammontare  maturato   nel
          periodo di durata del contratto. La differenza  positiva  o
          negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a  termine,
          al netto degli interessi maturati sulle  attivita'  oggetto
          dell'operazione  nel  periodo  di  durata  del   contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio. 
              7.  Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per   le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.». 
              Il testo dell'art. 168-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 168-ter (Esenzione degli utili  e  delle  perdite
          delle stabili organizzazioni di imprese  residenti).  -  1.
          Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare
          per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili  a
          tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. 
              2.  L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al
          momento di costituzione della stabile  organizzazione,  con
          effetto dal medesimo periodo d'imposta. 
              3.  Quando  la  stabile  organizzazione   soddisfa   le
          condizioni di cui al comma 4 dell'art.  167,  l'opzione  di
          cui al comma 1 si esercita, relativamente  a  tali  stabili
          organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di  cui
          al comma 5 del citato art. 167. 
              4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al  comma
          1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza
          dell'esimente  richiamata  nel  comma  3,  le  disposizioni
          dell'art. 167. 
              5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1
          con riferimento alle stabili organizzazioni  per  le  quali
          risulti integrato il requisito del comma 1 dell'art. 47-bis
          e non si siano rese  applicabili  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le
          disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3. 
              6.  Per  le  stabili  organizzazioni  gia'   esistenti,
          l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il
          secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,  con
          effetto  dal  periodo  d'imposta  in  corso  a  quello   di
          esercizio  della  stessa.  L'esercizio   dell'opzione   non
          determina  in  se'  alcun   realizzo   di   plusvalenze   e
          minusvalenze. 
              7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica  separatamente
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite
          attribuibili a ciascuna stabile organizzazione  nei  cinque
          periodi  d'imposta  antecedenti   a   quello   di   effetto
          dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale  netta,  gli
          utili    successivamente    realizzati    dalla     stabile
          organizzazione sono imponibili  fino  a  concorrenza  della
          stessa. Dall'imposta  dovuta  si  scomputano  le  eventuali
          eccedenze positive di imposta estera riportabili  ai  sensi
          dell'art. 165, comma 6. 
              8. Le disposizioni del comma  7  relative  al  recupero
          delle   perdite    fiscali    pregresse    della    stabile
          organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a
          qualsiasi titolo la stabile organizzazione  o  parte  della
          stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
          di cui al comma 1. 
              9. L'impresa cedente indica nell'atto di  trasferimento
          della  stabile  organizzazione  o  di  parte  della  stessa
          l'ammontare dell'eventuale perdita netta  realizzata  dalla
          medesima  stabile   organizzazione   nei   cinque   periodi
          d'imposta precedenti al trasferimento. 
              10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della
          stabile  organizzazione  va  separatamente  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della  sua
          determinazione valgono i criteri di cui all'art. 152, anche
          con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e
          la   medesima   stabile   organizzazione,    nonche'    tra
          quest'ultima e le altre imprese  del  medesimo  gruppo.  Si
          applicano le disposizioni dell'art. 26 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              11.  Nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,
          correttezza e collaborazione cui deve essere improntato  il
          rapporto  con  il  contribuente,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul  proprio
          sito  le  fattispecie  ritenute  elusive  delle  precedenti
          disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.». 
              Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni
          in materia  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O., come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le  societa'  e
          gli enti indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
          del  26  per  cento  a  titolo  d'imposta  sugli  utili  in
          qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art.
          47, comma 7, del predetto testo unico,  a  persone  fisiche
          residenti in relazione a partecipazioni qualificate  e  non
          qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma  1
          dell'art. 67 del medesimo testo unico  nonche'  agli  utili
          derivanti dagli strumenti finanziari di  cui  all'art.  44,
          comma 2, lettera a), e dai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione di cui all'art. 109, comma  9,  lettera  b),
          del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi
          dell'art. 65 del  medesimo  testo  unico.  La  ritenuta  e'
          applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  e  dalle  societa'  in   nome
          collettivo e in accomandita semplice ed equiparate  di  cui
          all'art. 5 del medesimo testo unico sugli  utili  derivanti
          dai contratti di associazione  in  partecipazione  previsti
          nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone  fisiche
          residenti; per i soggetti che  determinano  il  reddito  ai
          sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in  luogo  del
          patrimonio netto si assume il valore individuato nel  comma
          2 dell'art. 47 del medesimo testo unico. 
              1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5  e  7,  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          ritenuta prevista dai commi 1 e 4  si  applica  sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. 
              2. In caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura  i
          singoli soci o partecipanti, per conseguirne il  pagamento,
          sono tenuti a versare alle societa' ed altri  enti  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del  predetto
          testo unico, l'importo corrispondente  all'ammontare  della
          ritenuta di cui al comma 1,  determinato  in  relazione  al
          valore normale dei beni ad essi attribuiti,  quale  risulta
          dalla valutazione operata  dalla  societa'  emittente  alla
          data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
          del citato testo unico. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  ai  contratti  di
          associazione in partecipazione di cui all'art.  109,  comma
          9, lettera b), del medesimo testo  unico,  non  relative  a
          stabili  organizzazioni   nel   territorio   dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
          utili corrisposti ai fondi pensione istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I  soggetti  non
          residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai  fondi
          pensione di cui al periodo precedente e dalle  societa'  ed
          enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto  al  rimborso,
          fino  a  concorrenza  degli  undici   ventiseiesimi   della
          ritenuta,  dell'imposta  che  dimostrino  di  aver   pagato
          all'estero in via definitiva sugli  stessi  utili  mediante
          certificazione del competente ufficio fiscale  dello  Stato
          estero. 
              3-bis. I soggetti cui si applica l'art.  98  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono
          tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la  ritenuta  di
          cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti
          eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente  erogati
          dal socio o da una sua parte correlata, non  residenti  nel
          territorio dello Stato. A fini della  determinazione  della
          ritenuta  di  cui  sopra,  si  computa  in  diminuzione  la
          eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
          alla medesima remunerazione. La presente  disposizione  non
          si applica alla remunerazione  di  finanziamenti  eccedenti
          direttamente  erogati  dalle  stabili  organizzazioni   nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti. 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
          societa' e agli enti soggetti  ad  un'imposta  sul  reddito
          delle societa' negli Stati  membri  dell'Unione  europea  e
          negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico
          europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  emanato  ai  sensi
          dell'art.  168-bis  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in  relazione
          alle  partecipazioni,  agli  strumenti  finanziari  di  cui
          all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo  unico
          e ai contratti di associazione  in  partecipazione  di  cui
          all'art. 109, comma  9,  lettera  b),  del  medesimo  testo
          unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
          dello Stato. 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio, titoli e strumenti finanziari di  cui  all'art.
          44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi e a  contratti  di  cui  all'art.
          109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in  cui
          l'associante e' soggetto non residente, qualificati  e  non
          qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma  1
          dell'art. 67 del testo unico e non relativi all'impresa  ai
          sensi dell'art. 65 dello stesso testo unico, e' operata una
          ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo  d'imposta  dai
          soggetti  di  cui  al  primo   comma   dell'art.   23   che
          intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
          a titolo d'acconto: 
                a); 
                b)   sull'intero    importo    delle    remunerazioni
          corrisposte,  in  relazione   a   partecipazioni,   titoli,
          strumenti finanziari e contratti non  relativi  all'impresa
          ai sensi dell'art.  65,  da  imprese  o  enti  residenti  o
          localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
          47-bis, comma 1 del  citato  testo  unico,  salvo  che  sia
          avvenuta la dimostrazione, anche a  seguito  dell'esercizio
          dell'interpello di cui al comma 3  dell'art.  47-bis  dello
          stesso testo  unico,  che  e'  rispettata,  sin  dal  primo
          periodo di possesso della partecipazione, la condizione  di
          cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo  art.  47-bis.
          La disposizione del periodo precedente non si applica  alle
          partecipazioni, ai titoli e agli  strumenti  finanziari  di
          cui all'art. 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei  mercati
          regolamentati.   La   ritenuta   e',   altresi',    operata
          sull'intero  importo   delle   remunerazioni   relative   a
          contratti stipulati con associanti non  residenti  che  non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
              4-bis. Le ritenute del comma 4 sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Le ritenute di cui ai commi 1 e  4,  primo  periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi  1  e
          4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
          d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta
          sul reddito delle societa'. 
              6. Per gli utili corrisposti a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.". 
              Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471 (Riforma  delle  sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
          1996, n. 662) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5, S.O.,  come  modificato  dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art.  8  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - 1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la  dichiarazione  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          o dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero  in  essa  sono
          omessi o non sono indicati in  maniera  esatta  e  completa
          dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e,  se
          diverso da persona fisica, del suo rappresentante,  nonche'
          per la determinazione del tributo, oppure non  e'  indicato
          in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
          sanzione si applica alle violazioni relative  al  contenuto
          della dichiarazione prevista dall'art. 74-quinquies,  comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. Si applica  la  sanzione  in  misura  massima
          nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
          comunicazione dei dati rilevanti ai fini  dell'applicazione
          degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto
          ed il contribuente non abbia provveduto alla  presentazione
          del modello anche a seguito di specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta la  conservazione  ovvero  l'esibizione
          all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500  a
          euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza  riguardano
          gli  elementi  previsti  nell'art.  4   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,
          relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
              3-ter.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
          o territori a regime fiscale  privilegiato  individuati  in
          base ai criteri  di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,  del
          medesimo   testo   unico,   si   applica    una    sanzione
          amministrativa pari al dieci  per  cento  dei  dividendi  e
          delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente  e  non
          indicati, con un minimo di 1.000  euro  ed  un  massimo  di
          50.000 euro. 
              3-quater. Quando l'omissione o  incompletezza  riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo. 
              3-quinquies.  Quando  l'omissione   o   l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, si  applica  una  sanzione  da  euro
          2.000 a euro 21.000.». 
              Il testo  dell'art.  1,  comma  1007,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29
          dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89,  comma
          3, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, non si considerano provenienti da  imprese  o  enti
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato gli  utili  percepiti  a  partire  dal
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2014 e maturati in  periodi  d'imposta  precedenti
          nei  quali  le  societa'  partecipate  erano  residenti   o
          localizzate in Stati o territori non  inclusi  nel  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23
          novembre 2001. Le disposizioni del  precedente  periodo  si
          applicano  anche  per  gli  utili   maturati   in   periodi
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o
          territori  non  a  regime  privilegiato  e,   in   seguito,
          percepiti in periodi d'imposta in cui  risultino  integrate
          le condizioni per l'applicazione dell'art. 47-bis, comma 1,
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle
          partecipazioni  la   preesistente   stratificazione   delle
          riserve di utili si trasferisce al cessionario.». 
              Il  testo  dell'art.  1,  comma  143,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016) pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre  norme
          o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di
          cui  al  decreto  e  al  provvedimento  emanati  ai   sensi
          dell'art. 167, comma 4, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, ovvero  agli  Stati  o  territori
          individuati in base ai criteri di cui al medesimo art. 167,
          comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a
          regime fiscale privilegiato individuati in base ai  criteri
          di cui all'art. 47-bis, comma 1, del citato testo unico. 
              [...]».