Art. 5 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 2018 
 
  1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1)  dopo  il  comma  5   e'   inserito   il   seguente:   «5-bis.
L'individuazione delle variabili  da  utilizzare  per  l'applicazione
degli indici sintetici di affidabilita'  fiscale,  approvati  con  il
presente decreto e' stata effettuata sulla  base  delle  informazioni
acquisite  dalle  dichiarazioni  fiscali  previste   dall'ordinamento
vigente,  dalle  fonti  informative  disponibili  presso   l'anagrafe
tributaria, le Agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della  guardia
di finanza, nonche'  da  altre  fonti,  come  previsto  dal  comma  3
dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito
con la legge 21 giugno 2017, n. 96.»; 
    2) il comma 12 e' sostituito dal  seguente:  «L'indice  AG60U  si
applica,  in  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  6,   anche   ai
contribuenti titolari di concessione per  l'esercizio  dell'attivita'
di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e  fluviali,
codice attivita'  93.29.20  che  svolgono,  unitamente  all'attivita'
oggetto dell'indice, e nell'ambito della medesima unita'  produttiva,
una  o  piu'  delle  seguenti  attivita'  complementari,   anche   se
prevalenti: 
      a)  Ristorazione   con   somministrazione,   codice   attivita'
56.10.11; 
      b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto, codice attivita' 56.10.20; 
      c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
      d)  Gelaterie  e  pasticcerie   ambulanti,   codice   attivita'
56.10.41; 
      e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; 
      f) Bar e altri esercizi simili senza cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  In presenza di piu'  unita'  locali,  ai  fini  dell'individuazione
dell'attivita' prevalente di cui al comma 6, i ricavi derivanti dalle
attivita' complementari di cui  al  periodo  precedente,  qualora  le
stesse siano esercitate dai titolari di concessione  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  Gestione  di  stabilimenti  balneari:  marittimi,
lacuali e fluviali, nell'ambito della medesima  unita'  produttiva  e
unitamente  a  quella  oggetto  dell'indice  AG60U,  si   considerano
derivanti da tale ultima attivita'»; 
    3) dopo il  comma  13  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Per
l'indice AM81U, vista l'attivita' economica per  la  quale  e'  stato
elaborato,  la  relativa  metodologia  di  elaborazione,  nonche'  le
variabili di cui al comma 5-bis dell'art. 1, i ricavi dichiarati,  da
confrontare con quelli stimati in base  agli  indicatori  elementari,
vanno aumentati dell'ammontare delle accise  rimborsate  all'impresa,
nel corso dell'anno, dagli organi competenti». 
  2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «15  luglio  2011,
n. 111», sono aggiunte le seguenti «, e che  determinano  il  reddito
con altre tipologie di criteri forfetari»; 
    2) alla lettera c) del comma 1, dopo la parola «prevalente», sono
aggiunte  le  seguenti  «,  comprensivi  di  quelli  delle  attivita'
complementari indicate,  per  ogni  indice,  ai  commi  da  11  a  14
dell'art. 1, con i limiti ivi indicati,»; 
    3) le lettere d), e) ed f) del comma 1 sono abrogate; 
    4) dopo il comma 1 e' aggiunto il comma: «2. L'indice  AG77U  non
si applica nei confronti  delle  corporazioni  dei  piloti  di  porto
esercenti le attivita' di cui al medesimo indice.». 
    5) dopo il comma 2 e' aggiunto il comma:  «3.  Con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono   individuate   le
tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati
economici, contabili e strutturali  previsti  al  comma  4  dell'art.
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  convertito  con  la
legge 21 giugno 2017, n. 96.». 
  3. All'art. 3, dopo il comma 7 e' aggiunto il  comma:  «8.  Per  il
periodo di  imposta  2018,  gli  indicatori  elementari  di  anomalia
elaborati  al  fine  di  evidenziare  incongruenze  riconducibili  ad
ingiustificati disallineamenti tra  le  informazioni  dichiarate  nei
modelli di rilevazione  dei  dati  per  l'applicazione  degli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale, e le informazioni presenti  nelle
banche  dati  diverse  da  quelle   disponibili   presso   l'anagrafe
tributaria o le agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia». 
  4. I criteri di  arrotondamento  per  l'applicazione  degli  indici
approvati con il decreto ministeriale 23 marzo  2018  sono  riportati
nella nota  tecnica  e  metodologica  in  allegato  112  al  presente
decreto; tali criteri  sono  stati  applicati  anche  nella  fase  di
costruzione dei medesimi indici sintetici di affidabilita' fiscale. 
  5. Nei sub allegati relativi alla funzione «Ricavi per  addetto»  e
alla funzione «Valore aggiunto per addetto»  delle  note  tecniche  e
metodologiche relative agli indici sintetici di affidabilita' fiscale
AD05U, AD08U, AD12U, AD14U, AD15U, AD17U, AD23U, AD27U, AD28U, AD37U,
AG31U, AG34U, AG55U, AG68U, AG96U, AM02U, AM15A, AM17U, AM18A, AM24U,
AM81U, AM84U, AM86U, AM87U, AM88U,  con  riferimento  alle  variabili
relative alle misure di ciclo individuale,  le  parole  «(media  p.i.
2009-2016)», laddove presenti, sono sostituite con le parole «(valore
medio relativo agli ultimi 8 periodi  d'imposta,  incluso  quello  di
applicazione)». 
  6. Nella nota  tecnica  e  metodologica  dell'indice  sintetico  di
affidabilita' fiscale AM11U, la denominazione dell'indicatore di  non
inerenza «Tipologia di vendita: Vendita all'ingrosso >50% dei  ricavi
e prodotti venduti e servizi  offerti:  Sistemi  di  sicurezza  e  di
allarme (escluso rigo D04) >50% dei  ricavi»,  ovunque  presente,  e'
sostituita   dalla   seguente:   «Tipologia   di   vendita:   Vendita
all'ingrosso >50% dei ricavi e Prodotti venduti  e  servizi  offerti:
Sistemi di sicurezza e di allarme (escluso  "Maniglieria,  lucchetti,
cilindri, serrature") >50% dei ricavi». 
  7.  Nel  sub  allegato  3.D  della  nota  tecnica  e   metodologica
dell'indice sintetico di  affidabilita'  fiscale  AD08U,  la  formula
della variabile «Costi produttivi, quota pro capite  fino  a  350.000
euro» e' modificata in «Costi produttivi, quota  pro  capite  fino  a
350.000 euro = logaritmo naturale di [1 + valore minimo tra i  (Costi
produttivi) / [(Numero addetti)*1000] e 350 euro]». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria