Art. 50 
               (Notizie o immagini relative a minori) 
 
   1. Il divieto di cui all'articolo 13 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22  settembre  1988,  n.  448,  di  pubblicazione  e
divulgazione con qualsiasi mezzo  di  notizie  o  immagini  idonee  a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento  a  qualunque  titolo  del  minore   in   procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale. 
 
          Nota all'art. 50:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 settembre  1988,  n.  448
          (Approvazione  delle  disposizioni  sul  processo  penale a
          carico di imputati minorenni):
              «Art.  13 (Divieto di pubblicazione e di divulgazione).
          -  1.  Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con
          qualsiasi  mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire
          l'identificazione  del  minorenne  comunque  coinvolto  nel
          procedimento.
              2.  La  disposizione  del  comma  1 non si applica dopo
          l'inizio  del  dibattimento  se  il  tribunale  procede  in
          udienza pubblica.».