Art. 50 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole  «la  cui  opera  e'
richiesta  dalla  procedura»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  gli
obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi  conferiti
e dei relativi costi, al fine di  garantire  piena  trasparenza  alla
procedura»; 
  b)  al  comma  1  dell'articolo  41,  dopo  le  parole   «Ministero
dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso
del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»; 
  c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  commissario  puo'  essere  autorizzato  dal  comitato   di
sorveglianza a  farsi  coadiuvare  da  tecnici  o  da  altre  persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la propria  responsabilita'  e
ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di  consulenza  e
collaborazione tecnica  e  professionale  limitatamente  ai  casi  di
effettiva necessita' e previa  verifica  circa  la  insussistenza  di
adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»; 
    d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: 
  «47 (Compenso  dei  commissari  e  dei  membri  del   comitato   di
sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli  adattamenti
resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni
di cui al decreto  ministeriale  25  gennaio  2012,  n.  30,  recante
"Regolamento concernente  l'adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
curatori  fallimentari  e  la  determinazione  dei   compensi   nelle
procedure di concordato preventivo" nonche'  dei  seguenti  ulteriori
criteri: 
  a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura
fissa, tra un  importo  minimo  e  un  importo  massimo  definiti  in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto  anche  conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; 
  b) articolazione del compenso del commissario straordinario in:  un
compenso  remunerativo  dell'attivita'  gestionale,  parametrato   al
fatturato  dell'impresa;  un  compenso  remunerativo   dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e  al  passivo  della
procedura, secondo  aliquote  individuate  in  misura  non  superiore
all'80% di quelle vigenti per  la  determinazione  dei  compensi  dei
curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati
di apprezzamento della economicita', efficacia  ed  efficienza  della
procedura; 
  c) determinazione del compenso dei membri esperti del  Comitato  di
sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti  in  relazione
al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese  del
gruppo assoggettate alla procedura.».