Articolo 50 - Notifica Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunita' Europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 45, nonche' a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 46: a. ciascuna firma; b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformita' agli articoli 45 e 46; d. ciascun emendamento adottato in conformita' all'articolo 44, cosi' come la data di entrata in vigore di detto emendamento; e. ciascuna riserva in virtu' dell'articolo 48; f. ogni denuncia fatta in virtu' delle disposizioni dell'articolo 49; g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lanzarote li' 25 ottobre 2007, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla Comunita' Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.