(Convenzione-art. 50)
  Articolo 50 - Notifica 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati  firmatari,  a
tutti gli Stati Parte, alla Comunita'  Europea,  a  tutti  gli  Stati
invitati a firmare  la  presente  Convenzione,  in  conformita'  alle
disposizioni dell'articolo 45, nonche' a tutti gli Stati invitati  ad
aderire  alla   Convenzione,   in   conformita'   alle   disposizioni
dell'articolo 46: 
  a. ciascuna firma; 
  b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di  accettazione,
di approvazione o di adesione; 
  c. ciascuna data di entrata in vigore della  presente  Convenzione,
in conformita' agli articoli 45 e 46; 
  d. ciascun emendamento adottato  in  conformita'  all'articolo  44,
cosi' come la data di entrata in vigore di detto emendamento; 
  e. ciascuna riserva in virtu' dell'articolo 48; 
  f. ogni denuncia fatta in virtu' delle  disposizioni  dell'articolo
49; 
  g.  ogni  altro  atto,  notifica  o  comunicazione  attinente  alla
presente Convenzione. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente   autorizzati   a
quest'effetto, hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatto a Lanzarote li' 25 ottobre 2007,  nelle  lingue  francese  ed
inglese, entrambi  i  testi  facenti  ugualmente  fede,  in  un  solo
esemplare che verra' depositato  presso  gli  archivi  del  Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa  ne  inviera'
copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio  d'Europa,
agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della
presente Convenzione, alla Comunita' Europea e ad  ogni  altro  Stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione.