Art. 50 (L-R)
                    Indennita' per l'occupazione
  1.  Nel  caso  di occupazione di un'area, e' dovuta al proprietario
una  indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe
dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di
mese,  una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)   2.
Se  manca  l'accordo,  su  istanza  di  chi  vi  abbia  interesse  la
commissione   provinciale   prevista   dall'articolo   41   determina
l'indennita'  e  ne  da'  comunicazione  al  proprietario,  con  atto
notificato  con  le  forme  degli  atti  processuali civili. (R)   3.
Contro   la   determinazione   della   commissione,   e'  proponibile
l'opposizione    alla    stima.    Si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)