Articolo 50. Corruzione del rappresentante di uno Stato Ove l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato puo' invocare detta corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.