Art. 50.
            Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
  1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo  41,  commi  1,
lettra a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'articolo
40,  commi  5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta
nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato
il numero di  identificazione  agli  stessi  attribuito  dallo  Stato
membro di appartenenza.
  2.  Agli  effetti  della  disposizione  del  comma  1 l'ufficio, su
richiesta degli esercenti imprese,  arti  e  professioni,  e  secondo
modalita'  stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma
la validita' del numero di identificazione attribuito al  cessionario
o  committente  da  altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o  regione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
  3.  Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni
di cui all'articolo 40, commi 5 e 6 e 8,  soggetti  all'imposta  deve
comunicare  all'altra  parte  contraente il proprio numero di partita
IVA, come integrato agli effetti delle  operazioni  intracomunitarie,
tranne  che  per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti
e professioni.
  4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (a) , non
soggetti passivi d'impsota, che non hanno optato  per  l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38,
comma   6,   del  presente  decreto,  devono  dichiarare  all'ufficio
competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del  suddetto
decreto n. 633 del 1972 (a) , che effettuano acquisti intracomunitari
soggetti   ad   imposta.  La  dichiarazione  deve  essere  presentata
anteriormente  all'effettuazione  di  ciascun   acquisto;   l'ufficio
attribuisce  il  numero  di  partita  IVA a seguito di dichairazione,
redatta in duplice esemplare e in  conformita'  ad  apposito  modello
approvato  con  decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti
interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo
38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
  5.  I  movimenti  relativi  a  beni  spediti  in  altro Stato della
Comunita' economica europea o da questo proveniente in  base  ad  uno
dei  titoli  non  traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera
a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e  conservato
a  norma dell'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (a) .
  6. I contribuenti devono presentare agli  uffici  doganali  elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo
le  disposizioni  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993,  n.  75  (b) . (( L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli
acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti  passivi  in
altro ))
  ((  Stato  membro  o nel territorio dello Stato ai quali sono stati
inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38,
comma 5, lettera a) , beni oggetto di perfezionamento o manipolazione
nonche'  la  specifica  del  relativo  titolo.  I  soggetti  indicati
nell'articolo  38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le
modalita' ed i termini di cui al predetto  articolo  6  del  decreto-
legge  n.  16  del  1993  (b) , l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari.
  7. Le operazioni intracomunitarie per le quali  anteriormente  alla
consegna  o  spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in
tutto o in  parte  il  corrispettivo  devono  essere  comprese  negli
elenchi  di  cui  al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del
quale e' stata  eseguita  la  consegna  o  spedizione  dei  beni  per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
  8.  Con  l'osservanza  delle prescrizioni stabilite con decreto del
Ministro delle finanze possono essere istituiti  e  gestiti  depositi
non  doganali  autorizzati  per  la  custodia  di  beni  nazionali  o
comunitari. Le cessioni  e  gli  acquisti  intracomunitari  dei  beni
destinati ad essere introdotti in tali depositi nonche' le cessioni e
le  prestazioni  di  servizi  relative  ai beni in essi giacenti sono
effettuati senza pagamento di imposta;  la  disposizione  si  applica
anche  relativamente  ai  beni  nazionali  o comunitari che, nei casi
consentiti dalle  disposizioni  vigenti,  sono  destinati  ad  essere
introdotti  o  si  trovano  giacenti  nei depositi doganali, depositi
franchi e nei punti franchi.
___________________
   (a) Per il testo dell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972 si
veda la nota (b) all'art. 38; per il testo dell'art. 39 del  medesimo
decreto  si veda la nota (a) all'art. 47. Si riporta il testo vigente
dell'art. 40 dello stesso decreto:
   "Art.  40.  (Ufficio  competente).  -  Competente  a  ricevere  le
dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni
altro  effetto  di  cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli  58  e  59
del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti
nello Stato, che non vi  hanno  una  stabile  organizzazione  ne'  un
rappresentante   nominato   ai  sensi  dell'art.  17,  e'  competnete
l'ufficio provinciale di Roma.
   Le  dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  fatti  ad ufficio
diverso da quello indicato nel primo comma si considerano  presentate
o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente".
   (b)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  23  gennaio  1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  1993,  n.  75,
recante:  "Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione,  di  termini  per  la
definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie", cosi'  come  modificato  dall'art.  54  del
presente decreto, e' il seguente:
   "Art.  6.  - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i soggetti passivi
all'impsota sul valore  aggiunto  sono  tenuti  a  compilare  elenchi
riepilogativi   delle  cessioni  di  beni  effettuate,  registrate  o
soggette a registrazione nei confronti dei soggetti  all'imposta  sul
valore  aggiunto  degli  altri Stati membri delle Comunita' economica
europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti  a
registrazione  presso  tali  soggetti.  I  predetti  elenchi  debbono
riferirsi rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno
realizzato nell'anno precedente o, in caso di  inizio  dell'attivita'
di  scambi  intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno in
corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli  altri  Stati
membri della Comunita' economica europea per un ammontare complessivo
superiore  a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri
soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire  ed  a  periodi
annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere
i  dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato
e  debbono  essere  presentati  agli   uffici   doganali   entro   il
quindicesimo  giorno  lavorativo  successivo alla fine del periodo di
riferimento  per  gli  elenchi  mensili  ed  entro  il  mese   solare
successivo negli altri casi.
   2.  Negli  elenchi  mensili  debbono essere indicati i dati di cui
agli artt. 21 e 23, comma 1,  del  regolamento  CEE  n.  3330/91  del
Consiglio del 7 novembre 1991, nonche' quelli di cui al comma 2 dello
stesso  art.  23  che saranno indicati con decreto del Ministro delle
finanze sulla base delle richieste formulate dall'istituto  nazionale
di  statistica  (ISTAT),  il numero individuale di identificazione di
ogni acquirente o frnitore estero e, per ognuno di essi  e  per  ogni
tipo  di  merce,  l'ammontare  delle cessioni o degli acquisti. Negli
elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati  il  numero  di
identificazione  di  ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno
di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o  degli
acquisti.
   3.  Gli  elenchi  debbono  essere  redatti su stampati conformi ai
modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con  decreto  del
Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Con il medesimo decreto minsiteriale sono stabilite le modalita'  per
la  presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche' le pro-
cedure ed i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati  all'ISTAT.  I
contribuenti  che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri
di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici,  in  luogo  degli
elenchi possono presentare, secondo modalita' e termini stabiliti dal
predetto   decreto,  i  supporti  magnetici  contenenti  i  dati  che
avrebbero  dovuto  essere  indicati  negli  elenchi.  I  contribuenti
possono   altresi'   redigere   gli   elenchi  su  carta  bianca  non
speficamente predisposta, purche'  il  contenuto  degli  elenchi  sia
sostanzialmente   identico   a   quanto  previsto  nella  modulistica
ufficiale e  richiesto  dal  presente  articolo.  Il  Ministro  delle
finanze,  con  proprio decreto, potra' emanare le istruzioni applica-
tive.
   4. Nei  casi  di  omessa  presentazione,  di  incompletezza  o  di
inesattezza  di  dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano
le sanzioni, le riduzioni e le esimenti  previste  dall'articolo  45,
terzo  comma,  del  decreo del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,  e  successive  modificazioni;  per  l'omissione  o  la
inesattezza  dei  dati  di  cui agli articoli 21 e 23 del regolamento
(CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano  le
sanzioni  amministrative di cui all'art. 11 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.   Ai fini  dell'accertamento  delle  suddette
violazioni  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63
del citato decreto del Presidente della Repubblica N. 633 del 1972, e
successive modificazioni; si applicano altresi',  anche  agli  uffici
doganali, le disposizioni di cui all'art. 52 del medesimo decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   633  del  1972,  e  successive
modificazioni".