Art. 50 
                        Licenza di esercizio 
  1. La licenza di esercizio e'  accordata  per  fasi  successive  di
esercizio, correlative all'esito positivo  di  successivi  gruppi  di
prove nucleari e determina limiti e  condizioni  che  l'esercente  e'
tenuto ad osservare. 
  2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna
fase e' presentata  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata dei  certificati
di esito positivo del gruppo  di  prove  nucleari  relative  e  della
dimostrazione che  le  caratteristiche  dell'impianto  consentono  di
prevedere una fase di esercizio sicuro  entro  determinati  limiti  e
condizioni. Copia dell'istanza, corredata  della  copia  della  detta
documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA. 
  3. L'ANPA, esaminata l'istanza e la  documentazione,  sentita,  per
gli impianti di cui agli articoli 36 e 37,  la  Commissione  tecnica,
trasmette al Ministero dell'industria, commercio  e  dell'artigianato
il  proprio  parere,  prescrivendo  eventualmente   l'osservanza   di
determinati limiti e condizioni per l'esercizio. 
  4. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
rilascia la  licenza  di  esercizio,  condizionandola  all'osservanza
delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro
osservanza. 
  5. L'esercente  deve  tenere  aggiornati  in  tutte  le  fasi,  gli
appositi registri di esercizio.  L'esercente  e'  tenuto  inoltre  ad
osservare le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49  e  gli
obblighi di cui al Capo X.