Art. 50 (Misure generali per le aree di deposito) 1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonche' i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilita' e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.