Art. 50
              (Misure generali per le aree di deposito)
1.  I  depositi  di  sterili,  i  cumuli,  i  terreni e altre aree di
   deposito nonche' i bacini di  decantazione  devono,  conformemente
   alle  normative  tecniche  vigenti,  essere progettati, costruiti,
   organizzati e gestiti in modo da garantirne  la  stabilita'  e  da
   salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.