Art. 50 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui  opera  e'
richiesta  dalla  procedura»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  gli
obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi  conferiti
e dei relativi costi, al fine di  garantire  piena  trasparenza  alla
procedura»; 
    b) al  comma  1  dell'articolo  41,  dopo  le  parole  «Ministero
dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso
del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  commissario  puo'  essere  autorizzato  dal  comitato   di
sorveglianza a  farsi  coadiuvare  da  tecnici  o  da  altre  persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la propria  responsabilita'  e
ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di  consulenza  e
collaborazione tecnica  e  professionale  limitatamente  ai  casi  di
effettiva necessita' e previa  verifica  circa  la  insussistenza  di
adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»; 
    d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 47 (Compenso dei commissari e  dei  membri  del  comitato  di
sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli  adattamenti
resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni
di cui al decreto  ministeriale  25  gennaio  2012,  n.  30,  recante
«Regolamento concernente  l'adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
curatori  fallimentari  e  la  determinazione  dei   compensi   nelle
procedure di concordato preventivo» nonche'  dei  seguenti  ulteriori
criteri: 
    a) determinazione del  compenso  del  commissario  giudiziale  in
misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti  in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto  anche  conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; 
    b) articolazione del compenso del commissario  straordinario  in:
un compenso remunerativo dell'attivita'  gestionale,  parametrato  al
fatturato  dell'impresa;  un  compenso  remunerativo   dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e  al  passivo  della
procedura, secondo  aliquote  individuate  in  misura  non  superiore
all'80 per cento di quelle vigenti per la determinazione dei compensi
dei  curatori  fallimentari  e  modulate  sulla   base   di   criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza della procedura; 
    c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di
sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti  in  relazione
al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese  del
gruppo assoggettate alla procedura.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 39, comma 2 del decreto legislativo
          8    luglio    1999,    n.    270     (Nuova     disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio
          1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
          1999, n. 185, come modificato dalla presente legge: 
              "2.  Il  Ministro  dell'industria  stabilisce  altresi'
          preventivamente, con proprio  decreto,  i  criteri  per  la
          scelta degli  esperti  la  cui  opera  e'  richiesta  dalla
          procedura e gli obblighi da osservare circa la  pubblicita'
          degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine  di
          garantire piena trasparenza alla procedura.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 41, commi 1  e  2,  del
          citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato
          dalla presente legge: 
              "  1.  Il   commissario   esercita   personalmente   le
          attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di  delegare
          ad altri, sotto la  propria  responsabilita',  le  funzioni
          inerenti alla gestione corrente dell'impresa.  Negli  altri
          casi, la delega puo' essere conferita soltanto per  singole
          operazioni   e   con   l'autorizzazione    del    Ministero
          dell'industria. L'onere per il compenso  del  delegato,  e'
          detratto dal compenso del commissario. 
          2. Il commissario puo' essere autorizzato dal  comitato  di
          sorveglianza a farsi  coadiuvare  da  tecnici  o  da  altre
          persone retribuite, compreso il fallito, sotto  la  propria
          responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti
          incarichi  di  consulenza  e   collaborazione   tecnica   e
          professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita'
          e  previa  verifica  circa  la  insussistenza  di  adeguate
          professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.".