Art. 50 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e' richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura»; b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»; c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»; d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo» nonche' dei seguenti ulteriori criteri: a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80 per cento di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura; c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 39, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, come modificato dalla presente legge: "2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura.". - Si riporta il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla presente legge: " 1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario. 2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.".