(( Art. 50-bis Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA )) ((1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.)) ((2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.)) ((3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:)) (( a)l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;)) (( b)l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;)) (( c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;)) (( d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;)) (( e) l'articolo 1, comma 1, lettera ))c)((, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;)) (( f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.)) ((4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) (( a)al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;)) (( b)al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'» sono soppresse;)) (( c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.)) ((5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle medesime segnalazioni.)) ((6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto": "Art. 36-bis Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti 1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'Ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili. 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso". - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni: "Art. 21 Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate". - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni: "1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti. 3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'articolo 60-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633: "Art. 60-bis Solidarieta' nel pagamento dell'imposta 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3. 2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta. 3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione". - Si riporta il testo del comma primo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni: "20. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione" Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni: "1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento ; b) (soppressa) c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta". - Per il riferimento al testo del comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 si vedano i riferimenti normativi all'art. 50. - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributari", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'. I soggetti di cui all' articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il destinatario". - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".