Art. 50 
 
 
                 Consigli distrettuali di disciplina 
 
  1. Il potere disciplinare appartiene ai  consigli  distrettuali  di
disciplina forense. 
  2. Il consiglio distrettuale di disciplina e'  composto  da  membri
eletti su  base  capitaria  e  democratica,  con  il  rispetto  della
rappresentanza di genere di cui all'articolo 51  della  Costituzione,
secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero  complessivo  dei
componenti del consiglio distrettuale e' pari ad un terzo della somma
dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se  necessario
approssimata per difetto all'unita'. 
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria  opera
con sezioni composte da cinque  titolari  e  da  tre  supplenti.  Non
possono fare  parte  delle  sezioni  giudicanti  membri  appartenenti
all'ordine a cui e' iscritto  il  professionista  nei  confronti  del
quale si deve procedere. 
  4. Quando e' presentato un esposto o una denuncia  a  un  consiglio
dell'ordine, o vi e' comunque una notizia di  illecito  disciplinare,
il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo
a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi
trasmettere immediatamente gli  atti  al  consiglio  distrettuale  di
disciplina, che e' competente, in via esclusiva, per  ogni  ulteriore
atto procedimentale. 
  5. Il regolamento per il procedimento e' approvato dal CNF, sentiti
gli organi circondariali.