(( Art. 50-bis 
 
Modifiche all'art. 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi  del  comma
8-ter, una borsa di studio determinata in  misura  non  superiore  ad
euro 400  mensili  e,  comunque,  nei  limiti  della  quota  prevista
dall'art. 2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181. 
  8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare,  determina  annualmente  l'ammontare   delle   risorse
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma  8-bis  del
presente  articolo  sulla  base  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,
n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i  termini
e le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva
unica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo  dell'art.  73  del  citato
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  vedasi
          nelle note all'art. 50.