Art. 50 
 
Struttura del Commissario straordinario e  misure  per  il  personale
                 impiegato in attivita' emergenziali 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie
competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,
finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e
disciplina l'articolazione interna della struttura anche  in  aree  e
unita' organizzative con propri atti in relazione  alle  specificita'
funzionali e di competenza. Il trattamento  economico  del  personale
della struttura e' commisurato  a  quello  corrisposto  al  personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nel caso in cui  il  trattamento  economico  di  provenienza
risulti complessivamente inferiore. 
  2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale   gia'   prevista
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a
operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'articolo 3, a supporto di  regioni  e  comuni  ovvero  presso  la
struttura commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
raccordo con il  territorio,  sulla  base  di  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
  3.  Nell'ambito  del   contingente   dirigenziale   gia'   previsto
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con  funzioni  di  livello
dirigenziale  generale  e  due  unita'  con   funzioni   di   livello
dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale
di cui al comma 2 sono individuate: 
    (( a) nella misura massima di cinquanta unita' tra  il  personale
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali  dieci  unita'
sono individuate  tra  il  personale  in  servizio  presso  l'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale di cui alla presente  lettera  e'  collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi  ordinamenti.  Per  non  pregiudicare  l'attivita'  di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale
per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere  e'  autorizzato  a
stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti  a  tempo  determinato
nel limite massimo di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario  per
l'utilizzo del contingente di personale in posizione  di  comando  di
cui al primo periodo, attingendo dalle  graduatorie  delle  procedure
concorsuali bandite  e  gestite  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, per le quali e' disposta la proroga  di  validita'  fino  al  31
dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma
14, della legge n. 127  del  1997,  senza  che  l'amministrazione  di
appartenenza abbia adottato il provvedimento  di  fuori  ruolo  o  di
comando, lo stesso si intende assentito qualora  sia  intervenuta  la
manifestazione di  disponibilita'  da  parte  degli  interessati  che
prendono servizio alla data indicata nella richiesta )); 
    b) sulla base di apposite  convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., o societa' da questa interamente controllata,  previa  intesa
con i rispettivi organi di amministrazione; 
    c) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con  Fintecna
S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il
supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 
  4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche  tecnico  contabili  il
commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, il supporto di un dirigente generale della  Ragioneria
Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi
o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti  del  dirigente  generale
che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
  5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera b), il commissario straordinario si  avvale  di  un  comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi  necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La
costituzione e  il  funzionamento  del  comitato  sono  regolati  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2.  Per  la
partecipazione al comitato  tecnico  scientifico  non  e'  dovuta  la
corresponsione di gettoni di presenza, compensi  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese
per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui  al  comma
8. 
  6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto  del
Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,  ove  provenienti  da
altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il  collocamento
fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire
l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti  equivalente
dal punto di vista finanziario. 
  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti  delle  risorse
disponibili: 
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'
di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di  75  ore  mensili  effettivamente  svolte,  oltre  a  quelle  gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e  fino  al  31
dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate
dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018; 
    b) al personale dirigenziale  ed  ai  titolari  di  incarichi  di
posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'  di  cui
all'articolo   1,   puo'   essere   attribuito,   nell'ambito   della
contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al  30  per
cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31
dicembre 2018, fino al 20 per cento  della  retribuzione  mensile  di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale,
all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    c) al personale di cui alle lettere a) e b)  del  presente  comma
puo' essere attribuito nell'ambito della  contrattazione  integrativa
decentrata, attribuito  un  incremento  fino  al  30  per  cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione. 
  8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei  limiti  di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si  fa  fronte
ai sensi dell'articolo 52. 
  9. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  3,  lettera  a),  il
Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  che  provvedono,  nell'ambito  delle  risorse   gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  (( 9-bis.  Anche  al  fine  di  finanziare  specifici  progetti  di
servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa  della  vita
civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016,  nonche'  ad  aumentare  il  numero  dei
volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la  dotazione  del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo  19  della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni
per l'anno 2016. 
  9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto  a  euro
139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190,  e  quanto  a  euro  7,3  milioni,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo  previsto
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno  2016,  n.
106. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016  (nomina
          Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la
          ricostruzione nei comuni delle regioni di  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e Umbria): 
              «Art. 2. 1. Per l'esercizio dei compiti  assegnati,  il
          Commissario   straordinario   si   avvale   delle   risorse
          strumentali  messe  a  disposizione  dalla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Il Commissario si avvale, altresi', di una struttura
          posta alle sue dirette dipendenze, alla quale  puo'  essere
          assegnato   personale   appartenente   ad   amministrazioni
          pubbliche, anche in posizione di comando,  distacco,  fuori
          ruolo o altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti,  con  trattamento  economico  fondamentale   a
          carico delle stesse. 
              3. Il contingente di personale assegnato alla struttura
          del Commissario straordinario e' cosi' costituito: 
              -   tre   dirigenti   appartenenti   ai   ruoli   delle
          amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni; 
              - sei unita' di personale appartenente alla Categoria A
          del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o
          di   livello   equiparato,   se   proveniente   da    altre
          amministrazioni pubbliche; 
              - otto unita' di personale appartenente alla  Categoria
          B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri o di livello  equiparato,  se  proveniente  da
          altre pubbliche amministrazioni; 
              -  fino  a  dieci  esperti,  compreso  un   consigliere
          giuridico,  da  scegliere   tra   persone   di   comprovata
          competenza professionale ed esperienza  e  da  nominare  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 303.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del comma  2  dell'art.  67-ter  del  citato
          decreto-legge n.  83  del  2012  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 13. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  53
          del  citato  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e
          successive modificazioni: 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi). - (Omissis). 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66  recante
          «Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2003, n. 66, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 24  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La  retribuzione
          del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
          contratti collettivi per le aree  dirigenziali,  prevedendo
          che il trattamento economico accessorio sia correlato  alle
          funzioni attribuite, alle  connesse  responsabilita'  e  ai
          risultati  conseguiti.  La  graduazione  delle  funzioni  e
          responsabilita'  ai  fini  del  trattamento  accessorio  e'
          definita, ai sensi dell'art. 4,  con  decreto  ministeriale
          per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti  dei
          rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
          enti, ferma restando comunque l'osservanza  dei  criteri  e
          dei limiti delle  compatibilita'  finanziarie  fissate  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica. 
              1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
          deve costituire almeno il 30 per cento  della  retribuzione
          complessiva  del  dirigente  considerata  al  netto   della
          retribuzione individuale di anzianita'  e  degli  incarichi
          aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. 
              1-ter. I contratti  collettivi  nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-quater. La  parte  della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
              2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di  livello
          generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con  contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale, assumendo come parametri  di  base  i  valori
          economici massimi contemplati dai contratti collettivi  per
          le aree dirigenziali, e sono determinati gli  istituti  del
          trattamento economico accessorio, collegato al  livello  di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e  di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri  per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi di contenimento della spesa  e  di  uniformita'  e
          perequazione. 
              3. Il trattamento economico determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato  dall'art.  3,  comma  1,   la   retribuzione   e'
          determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della  legge
          6 marzo 1992, n. 216 nonche' dalle successive modifiche  ed
          integrazioni della relativa disciplina. 
              5.  Il  bilancio  triennale   e   le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art. 3, indicano le somme  da  destinare,  in  caso  di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante  personale  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatisi a partire  dal  febbraio  1993  e  secondo  i
          criteri indicati  nell'art.  1,  comma  2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
              6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2  della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita'  e  da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico dei professori e  ricercatori  universitari,  con
          particolare  riferimento   al   sostegno   dell'innovazione
          didattica, delle  attivita'  di  orientamento  e  tutorato,
          della   diversificazione   dell'offerta    formativa.    Le
          universita' possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile. 
              7. I compensi spettanti in base  a  norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23  o  equiparati  sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti (104). 
              8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
              9.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della  legge
          8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di  obiezione
          di coscienza): 
              «Art. 19. 1. Per l'assolvimento  dei  compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998,   e   corrispondenti   proiezioni   per   gli    anni
          successivi.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 187 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «187. Per la riforma del  terzo  settore,  dell'impresa
          sociale e per la disciplina del servizio civile  universale
          e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, di 140 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  190
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  9
          della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la
          riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale  e  per  la
          disciplina del servizio civile universale): 
              «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). -  1.
          I decreti legislativi di cui  all'art.  1  disciplinano  le
          misure agevolative e di sostegno economico in favore  degli
          enti del Terzo settore e  procedono  anche  al  riordino  e
          all'armonizzazione della relativa disciplina  tributaria  e
          delle  diverse  forme  di  fiscalita'  di  vantaggio,   nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
          di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) revisione complessiva della definizione di ente  non
          commerciale ai fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di
          interesse generale perseguite dall'ente e  introduzione  di
          un regime tributario di vantaggio  che  tenga  conto  delle
          finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
          dell'ente, del divieto  di  ripartizione,  anche  in  forma
          indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi  di  gestione  e
          dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
              b) razionalizzazione e semplificazione  del  regime  di
          deducibilita' dal reddito complessivo  e  di  detraibilita'
          dall'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  delle  erogazioni  liberali,  in  denaro  e  in
          natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
          fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
          di fondi, i comportamenti donativi delle  persone  e  degli
          enti; 
              c)    completamento    della    riforma     strutturale
          dell'istituto  della  destinazione  del  cinque  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
          scelte espresse dai contribuenti in favore  degli  enti  di
          cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione  dei  criteri
          di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei  requisiti
          per  l'accesso  al  beneficio  nonche'  semplificazione   e
          accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
          dei contributi spettanti agli enti; 
              d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla
          lettera c), di obblighi di  pubblicita'  delle  risorse  ad
          essi destinate, individuando  un  sistema  improntato  alla
          massima trasparenza, con la  previsione  delle  conseguenze
          sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
          di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
          comma 1, lettera g); 
              e) razionalizzazione dei  regimi  fiscali  e  contabili
          semplificati in favore degli enti del Terzo settore di  cui
          all'art.  1,  in  relazione  a   parametri   oggettivi   da
          individuare con i decreti legislativi di  cui  al  medesimo
          art. 1; 
              f) previsione, per le imprese sociali: 
              1) della possibilita' di accedere a forme  di  raccolta
          di capitali  di  rischio  tramite  portali  telematici,  in
          analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 
              2)  di  misure  agevolative  volte   a   favorire   gli
          investimenti di capitale; 
              g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali, di un fondo  destinato  a  sostenere  lo
          svolgimento di  attivita'  di  interesse  generale  di  cui
          all'art.  4,   comma   1,   lettera   b),   attraverso   il
          finanziamento  di  iniziative  e   progetti   promossi   da
          organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione
          sociale e  fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
          settore  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   disciplinandone
          altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo  delle
          risorse,  anche  attraverso  forme  di  consultazione   del
          Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
          presente lettera e' articolato, solo per  l'anno  2016,  in
          due sezioni:  la  prima  di  carattere  rotativo,  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro; la  seconda  di  carattere
          non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
              h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei
          titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza  sociale
          finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; 
              i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di
          cui all'art. 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli
          immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
          disciplina  in  materia,  dei  beni   immobili   e   mobili
          confiscati alla criminalita' organizzata,  secondo  criteri
          di semplificazione e di  economicita',  anche  al  fine  di
          valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 
              l) previsione  di  agevolazioni  volte  a  favorire  il
          trasferimento di beni patrimoniali agli enti  di  cui  alla
          presente legge; 
              m)   revisione   della   disciplina   riguardante    le
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,   in
          particolare  prevedendo  una  migliore  definizione   delle
          attivita'  istituzionali  e  di  quelle   connesse,   fermo
          restando il  vincolo  di  non  prevalenza  delle  attivita'
          connesse e il divieto di  distribuzione,  anche  indiretta,
          degli utili o degli avanzi di gestione  e  fatte  salve  le
          condizioni di maggior favore relative  alle  organizzazioni
          di  volontariato,   alle   cooperative   sociali   e   alle
          organizzazioni non governative. 
              (Omissis).».