(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 50)
 
                               Art. 50 
 
                     (Pronuncia sulla nullita') 
 
 
  1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre,  quando  sia
possibile, la  rinnovazione  degli  atti  ai  quali  la  nullita'  si
estende. 
 
 
  2. Se  la  nullita'  degli  atti  del  processo  e'  imputabile  al
segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il
provvedimento  con  il  quale  la  pronuncia,  pone  le  spese  della
rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullita'.