Art. 50 
 
                      Modifiche all'articolo 64 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 64 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per
la gestione delle  identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; 
    b) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Il sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di
soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte
dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al  comma
2-sexies, identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
servizi in rete.»; 
    d) al comma 2-sexies, lettera c),  le  parole:  «,  compresi  gli
strumenti di cui al comma 1» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: 
      «2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un
soggetto  identificato  mediante  SPID,  nell'ambito  di  un  sistema
informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in
maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione  della  sua  volonta'.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito  degli  atti  e
dei  documenti  in  via  telematica  secondo   la   normativa   anche
regolamentare in materia di processo telematico. 
      2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID
l'accesso  ai  servizi  in  rete  da  esse  erogati  che   richiedono
identificazione informatica. 
      2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-octies  puo'  avvenire
anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale  dei
servizi.». 
  2. Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente: 
  «Art.  64-bis.  (Accesso  telematico  ai  servizi  della   Pubblica
Amministrazione). - 1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle regole
tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto  unico  di  accesso
telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 50: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  64  Sistema  pubblico  per  la  gestione   delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 
              1. - 2. (abrogati) 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f) alle modalita' di adesione da  parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. Un  atto  giuridico  puo'  essere  posto  in
          essere  da  un   soggetto   identificato   mediante   SPID,
          nell'ambito di un sistema informatico  avente  i  requisiti
          fissati   nelle   regole   tecniche   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 71, attraverso processi idonei  a  garantire,
          in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua
          volonta'. Restano  ferme  le  disposizioni  concernenti  il
          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica
          secondo la normativa  anche  regolamentare  in  materia  di
          processo telematico. 
              2-octies.  Le  pubbliche   amministrazioni   consentono
          mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse  erogati
          che richiedono identificazione informatica. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-octies  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi.»