Art. 50 Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali 1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. 2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono individuate: a) nella misura massima di cinquanta unita' tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8. 6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo' essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione. 8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.