Art. 50 Acetifici e depositi di aceto 1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2. 2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento: a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare; b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente; c) di prodotti alimentari conservati in aceto.