Art. 50 
 
 
            Assistenza specifica a particolari categorie 
 
  1. Nell'ambito dei livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui  al
presente provvedimento, il Servizio  sanitario  nazionale  garantisce
alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti  articoli
le specifiche tutele previste dalla normativa  vigente  indicate  nei
medesimi articoli.