Art. 50 
 
 
Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
al comma 1, dopo le parole: "per  la  partecipazione  alle  procedure
disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti:  "e  per
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti,". 
 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta  l'art.  81  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 85 e 88,  la  documentazione
          comprovante  il  possesso  dei   requisiti   di   carattere
          generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
          per  la  partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal
          presente codice e per il controllo in  fase  di  esecuzione
          del contratto della permanenza dei suddetti  requisiti,  e'
          acquisita   esclusivamente   attraverso   la   Banca   dati
          centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti,  denominata  Banca  dati  nazionale   degli
          operatori economici. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'ANAC e  l'AGID,  sono  indicati  i  dati  concernenti  la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e'  obbligatoria  l'inclusione  della  documentazione
          nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali
          e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
          termini  e   le   regole   tecniche   per   l'acquisizione,
          l'aggiornamento e la consultazione dei predetti  dati.  Con
          il medesimo decreto  si  provvede  alla  definizione  delle
          modalita' relative alla progressiva  informatizzazione  dei
          documenti   necessari   a   comprovare   i   requisiti   di
          partecipazione e l'assenza di cause di esclusione,  nonche'
          alla definizione dei criteri  e  delle  modalita'  relative
          all'accesso      e      al      funzionamento       nonche'
          all'interoperabilita' tra le diverse banche dati  coinvolte
          nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  accordo
          con  ANAC,  definisce  le  modalita'  di   subentro   nelle
          convenzioni  stipulate  dall'ANAC,  tali  da  non   rendere
          pregiudizio  all'attivita'  di  gestione  dati   attribuite
          all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'articolo 216, comma 13. 
              3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
          il  rifiuto,  ovvero  l'omessa  effettuazione   di   quanto
          necessario a  garantire  l'interoperabilita'  delle  banche
          dati, secondo le modalita' individuate con  il  decreto  di
          cui al comma 2, da parte del  soggetto  responsabile  delle
          stesse   all'interno   dell'amministrazione   o   organismo
          pubblico coinvolti nel procedimento. A  tal  fine,  l'ANAC,
          debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, effettua le dovute  segnalazioni  all'organo
          di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 
              4. Gli esiti dell'accertamento dei  requisiti  generali
          di   qualificazione,    costantemente    aggiornati,    con
          riferimento  al  medesimo  partecipante  nei   termini   di
          efficacia di ciascun documento, possono  essere  utilizzati
          anche per gare diverse.".