Art. 51. 
Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e' tenuto a: 
    a) disporre di personale adeguato alla produzione e ai  controlli
che effettua; 
    b) vendere i medicinali autorizzati, in conformita' del  presente
decreto e delle altre disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
vigore; 
    c) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai suoi locali  agli
ispettori designati dall'AIFA; 
    d) mettere  a  disposizione  della  persona  qualificata  di  cui
all'articolo 52 tutti i mezzi necessari per permetterle di  espletare
le sue funzioni; 
    e) conformarsi ai principi e alle  linee  guida  sulle  norme  di
buona fabbricazione dei medicinali, di cui al capo  II  del  presente
titolo,  e  alle  ulteriori  direttive  al  riguardo  emanate   dalla
Comunita' europea e utilizzare come materie prime  farmacologicamente
attive solo sostanze prodotte  secondo  le  linee  guida  dettagliate
sulle norme di buona fabbricazione delle materie prime.