Art. 51. Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione 1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e' tenuto a: a) disporre di personale adeguato alla produzione e ai controlli che effettua; b) vendere i medicinali autorizzati, in conformita' del presente decreto e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in vigore; c) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai suoi locali agli ispettori designati dall'AIFA; d) mettere a disposizione della persona qualificata di cui all'articolo 52 tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni; e) conformarsi ai principi e alle linee guida sulle norme di buona fabbricazione dei medicinali, di cui al capo II del presente titolo, e alle ulteriori direttive al riguardo emanate dalla Comunita' europea e utilizzare come materie prime farmacologicamente attive solo sostanze prodotte secondo le linee guida dettagliate sulle norme di buona fabbricazione delle materie prime.