(Convenzione - art. 51)
                            Articolo 51. 
         Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato 
 
  Il consenso espresso  da  uno  Stato  ad  essere  vincolato  da  un
trattato  che  sia  ottenuto  con  la  violenza  esercitata  sul  suo
rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di  lui  dirette,  e'
privo di ogni effetto giuridico.