Art. 51.
            Disposizioni relative ai produttori agricoli
  1. Per  gli  acquisti  intracomunitari  imponibili  effettuati  dai
produttori  agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), l'imposta si
applica  secondo  le  disposizioni   dell'art.   47,   comma   3,   e
dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.
  2.  Per  le  cessioni  di  cui  all'articolo  40,  comma  3, non si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
  3.  Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformita'
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41, da produttori  agricoli
di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (a) , che non hanno optato a norma del penultimo
comma  dello stesso articolo 34 (a) , per l'applicazione dell'imposta
nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il  rimborso  della
relativa  imposta  con  le  modalita'  di cui all'articolo 38-ter del
suddetto decreto n. 633 del 1972 (a) .
___________________
   (a) Per il testo vigente dell'art. 34 del D.P.R.  n.  633/1972  si
veda  la  nota  (a) all'art. 38. Si riporta il testo dell'art. 38-ter
del medesimo decreto:
   "Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti). -
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunita'
economnica europea, senza stabile organizzazione in  Italia  e  senza
rappresentante  nominato  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 17,
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il  domiclio  o  la
residenza,   che  non  hanno  effettuato  operazioni  in  Italia,  ad
eccezione delle  prestazioni  di  trasporto  e  relative  prestazioni
accessorie  non  imponibili  ai  sensi  dell'art.  9,  nonche'  delle
prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma,  lettera  e),  possono
ottenere,  in  relazione  a  periodi  inferiori all'anno, il rimborso
dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19,  relativa  ai  beni
mobili  e  ai  servizi  importati o acquistati, sempreche' di importo
complessivo  non  inferiore  a lire trecentoquattromila. Se l'importo
complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a  lire
trecentoquattromila  il  rimborso  spetta  annualmente, sempreche' di
importo non inferiore a lire trentottomila.
   La disposizione del  primo  comma  si  applica,  a  condizione  di
reciprocita',  anche agli operatori economici domiciliati e residenti
in Stati  non  appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea,  ma
limitatamente  all'imposta  relativa  agli acquisti e importazioni di
beni e servizi inerenti alla loro attivita'.
   Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede  l'ufficio
provinciale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di Roma a norma del
quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine  di  sei  mesi  dalla
data  di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio
provvede, entro  il  suddetto  termine,  alla  notifica  di  apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
   I  soggetti  che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio,  entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  di   apposito
provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti
si  applica  la  pena  pecuniaria  da  due  a  quattro volte la somma
rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta  la  domanda,  sospende
ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia
restituita  la  somma  indebitamente  rimborsata e pagata la relativa
pena pecuniaria.
   Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e i  termini
relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini per la
richiesta   degli   stessi,   nonche'   le  presrizioni  relative  al
coordinamento tra i  vari  uffici  IVA  ai  fini  del  controllo  dei
rimborsi.  Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi
alla dilazione per il versamento dell'erario  dell'imposta  riscossa,
nonche'  le  modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari  uffici.  Alle
disposizioni  relative alle modalita' ed ai termini anzidetti possono
essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
   L'adeguamento degli ammontari di riferimento  previsti  nel  primo
comma  e' disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro  del  tesoro  da  emanarsi  entro  il  31
gennaio,  quando il mutamento del tasso di conversione dell'unita' di
conto europea sia  variata,  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente,  di  oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si
e'  tenuto  conto  nell'ultima  determinazione  degli  ammontari   di
riferimento".