Art. 51 Reattori di ricerca 1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica. 3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente capo.