Art. 51 
                         Reattori di ricerca 
  1. Per  gli  impianti  con  reattore  di  ricerca  di  potenza  non
superiore a  100  chilowatt  termici  non  si  applica  la  procedura
prevista dagli articoli 38 e 39. 
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il
parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica. 
  3. Per i reattori di  ricerca  di  potenza  maggiore  si  applicano
integralmente le disposizioni previste dal presente capo.