Art. 51 (Disposizioni particolari per gli impianti di superficie) 1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidita' confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensita' prevedibile. 3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attivita' senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere. 4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori liberta' di movimento sufficiente per la loro attivita' nonche' per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.