Art. 51. Comitato per lo sport universitario 1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale. 2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28.6.1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni. 4. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'Universita' o da altri Enti.