(( Art. 51 bis Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia. 2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. 3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso». ))
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238. - L'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), modificato dalla presente legge, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993, S.O. n. 108.