(( Art. 51-bis 
 
               Ampliamento dell'assistenza fiscale )) 
 
  ((1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50,  comma
1, lettere a), c), c-bis), d),g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  in  assenza  di  un  sostituto
d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,  possono   comunque
adempiere agli obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando
l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del
cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo
13, comma 1, lettera b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive
modificazioni, ai soggetti di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti  che
possono prestare l'assistenza fiscale  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.)) 
  ((2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1  emerge
un debito, il soggetto  che  presta  l'assistenza  fiscale  trasmette
telematicamente  la  delega  di  versamento  utilizzando  i   servizi
telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,  entro
il decimo giorno antecedente la scadenza del  termine  di  pagamento,
consegna la  delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.)) 
  ((3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la  dichiarazione
ai sensi del comma 1, i rimborsi sono  eseguiti  dall'amministrazione
finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.)) 
  ((4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono
essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle
stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e
le modalita'  applicative  delle  disposizioni  recate  dal  presente
comma.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  49  e  50  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle  imposte
          sui redditi [Testo post riforma 2004]": 
              "Art. 49. Redditi  di  lavoro  dipendente  [Testo  post
          riforma 2004] 
              1.  Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli   che
          derivano da rapporti aventi per oggetto la  prestazione  di
          lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
          direzione di altri, compreso il lavoro a  domicilio  quando
          e' considerato lavoro dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
              a) le pensioni di ogni genere e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati; 
              b) le somme di cui  all'art.  429,  ultimo  comma,  del
          codice di procedura civile". 
              "Art.  50.  Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente [Testo post riforma 2004] 
              1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
              a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
              b) le indennita' e i compensi  percepiti  a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
              c) le somme da chiunque corrisposte a titolo  di  borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
              c-bis) le somme e  i  valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
              d) le remunerazioni dei sacerdoti, di  cui  agli  artt.
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; 
              e) i  compensi  per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6,  comma  5,del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
              f) le indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1 , e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai  membri  delle  commissioni  tributarie,  ai
          giudici  di  pace  e  agli   esperti   del   tribunale   di
          sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge  devono
          essere riversati allo Stato; 
              g) le indennita' di  cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt.  114e  135  della  Costituzionee
          alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
              h)  le  rendite  vitalizie  e  le   rendite   a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di stabilimento  o  di  prestazionei  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
              h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; 
              i) gli altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
              l) i  compensi  percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              2. I redditi di cui alla lettera a) del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13  del
          decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          recante "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
          resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai  professionisti
          ai sensi dell'articolo 40 del  D.Lgs.  9  luglio  1997,  n.
          241": 
              "1. I possessori  dei  redditi  indicati  al  comma  1,
          dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, come modificato dal decreto  legislativo  28  dicembre
          1998,   n.   490,   possono   adempiere   all'obbligo    di
          dichiarazione   dei    redditi    presentando    l'apposita
          dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del  4
          e dell'8 per mille dell'IRPEF: 
              a) entro il  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale; 
              b) entro il  mese  di  maggio  dell'anno  successivo  a
          quello cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un  CAF-
          dipendenti,  unitamente  alla   documentazione   necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo". 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 34  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  "Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni": 
              "4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
          dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e  assimilati
          indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,  lettere  a),  d),
          g), con esclusione delle indennita'  percepite  dai  membri
          del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dei  redditi
          indicati all'Art. 49, comma 2,  lettera  a),  del  medesimo
          testo unico, i centri costituiti dai soggetti di  cui  alle
          lettere d), e) e f) del comma 1 dell'Art. 32,  svolgono  le
          attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3". 
              - Il decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  recante
          "Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti in materia tributaria e  finanziaria",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 del gia'  citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega) 
              1. I versamenti  delle  imposte,  dei  contributi,  dei
          premi previdenziali ed assistenziali e delle  altre  somme,
          al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
          irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del  comma
          5. 
              2. La banca rilascia  al  contribuente  un'attestazione
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle   finanze,    recante    l'indicazione    dei    dati
          identificativi del soggetto che effettua il versamento,  la
          data, la causale e gli importi  dell'ordine  di  pagamento,
          nonche' l'impegno ad  effettuare  il  pagamento  agli  enti
          destinatari per conto del  delegante.  L'attestazione  deve
          recare altresi' l'indicazione dei crediti per  i  quali  il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 
              3. La delega deve  essere  conferita  dal  contribuente
          anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute   risultano
          totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17.  La  parte  di
          credito che non ha trovato capienza nella compensazione  e'
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 
              4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente i dati relativi alla eseguita compensazione,  si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi. 
              5. Con convenzione approvata con decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative modalita'  di  trasmissione  e  di  conservazione,
          tenendo  conto  dei  termini  di  cui   all'Art.   13   del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993, n. 567,  nonche'  le  penalita'  per  l'inadempimento
          degli obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e  la
          misura del compenso per il servizio  svolto  dalle  banche.
          Quest'ultima e' determinata  tenendo  conto  del  costo  di
          svolgimento del servizio, del numero dei moduli  presentati
          dal contribuente e  di  quello  delle  operazioni  in  esso
          incluse, della tipologia degli adempimenti  da  svolgere  e
          dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti  gestito   dal
          sistema. La convenzione ha durata triennale e  puo'  essere
          tacitamente rinnovata. 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita'  e
          termini  in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane   si
          applicano le disposizioni del presente decreto".