Art. 51 
 
 
Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via
                             telematica 
 
  1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie  delle
corti di appello e dei tribunali ordinari  sono  aperte  al  pubblico
almeno ((  quattro  ))  ore  nei  giorni  feriali,  secondo  l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.». 
  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
(( al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
  (( a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con modalita' telematiche»; )) 
  b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Il  deposito  e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'
generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma,  del  codice
di  procedura  civile.  Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi
          nelle note all'art. 44.