(( Art. 51-bis 
 
Norme  transitorie  per  consentire  il  voto  degli  elettori  fuori
  residenza a causa dei  recenti  eventi  sismici  in  occasione  del
  referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 
 
  1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre  2016,
gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che,  a
seguito dei  predetti  eventi,  sono  temporaneamente  alloggiati  in
Comuni diversi da quelli di  residenza  per  motivi  di  inagibilita'
della propria abitazione o per provvedimenti  di  emergenza,  possono
essere ammessi a votare nel Comune di dimora. 
  2. Gli elettori possono  far  pervenire,  entro  il  quinto  giorno
antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del  Comune  di
dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune  ed
autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  al  comma   1   e   di   godere
dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del  documento
d'identita'  nonche'  copia  della  tessera  elettorale  personale  o
dichiarazione di suo smarrimento. 
  3. Il Comune  di  dimora  consegna  ad  ogni  elettore  richiedente
un'attestazione di ammissione al voto  nella  quale  e'  indicata  la
sezione  elettorale  di  assegnazione  e  trasmette  ai   Comuni   di
rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente  la  data
della votazione, i nominativi degli ammessi al  voto,  affinche'  gli
ufficiali  elettorali  provvedano  a  prenderne  nota   nelle   liste
sezionali. 
  4. Dei nominativi degli ammessi al voto il  Comune  di  dimora  da'
notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva  assegnazione.  Gli
elettori votano in tali  sezioni,  previa  esibizione  del  documento
d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3. 
  5.  Le  Commissioni  elettorali  circondariali,  ove   strettamente
necessario e su proposta dei  Comuni  di  dimora,  possono  istituire
seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile  1976,
n.136, ai fini della raccolta del voto di un  numero  complessivo  di
almeno trecento elettori dimoranti presso strutture  ricettive  o  di
accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi. 
  6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al  comma  1,  che  non
sono nelle condizioni di assicurare  il  regolare  svolgimento  della
consultazione referendaria, sono ammessi  al  voto,  in  uno  o  piu'
Comuni  vicini,  previa  attestazione  del  Sindaco  del  Comune   di
residenza al  predetto  Comune,  sentita  la  Commissione  elettorale
circondariale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente dell'art. 46 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del  2000  e'  riportato
          nelle Note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9  della  legge
          23  aprile  1976,  n.  136   (Riduzione   dei   termini   e
          semplificazione del procedimento elettorale): 
              «Art.  9.  Per  le  sezioni   elettorali,   nella   cui
          circoscrizione esistono ospedali e case di cura con  almeno
          100 e fino a 199 posti letto o luoghi di  detenzione  e  di
          custodia preventiva, il voto degli elettori  ivi  esistenti
          viene  raccolto,  durante  le  ore  in  cui  e'  aperta  la
          votazione,  da  uno  speciale  seggio,   composto   da   un
          presidente e da due scrutatori, nominati con  le  modalita'
          stabilite per tali nomine. 
              La costituzione di tale  seggio  speciale  deve  essere
          effettuata   il   giorno   che    precede    le    elezioni
          contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
          di sezione. 
              Uno degli scrutatori assume le funzioni  di  segretario
          del seggio. 
              Alle operazioni possono assistere i  rappresentanti  di
          lista o  dei  gruppi  di  candidati,  designati  presso  la
          sezione elettorale, che ne facciano richiesta. 
              Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e  la
          segretezza del voto. 
              Dei nominativi  degli  elettori  viene  presa  nota  in
          apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. 
              I compiti del seggio, costituito a norma  del  presente
          articolo, sono limitati esclusivamente  alla  raccolta  del
          voto dei degenti e dei detenuti e  cessano  non  appena  le
          schede votate, raccolte in plichi separati in caso di  piu'
          elezioni,  vengono  portate  alla  sezione  elettorale  per
          essere  immesse  immediatamente  nell'urna  o  nelle   urne
          destinate alla votazione, previo riscontro del loro  numero
          con  quello  degli  elettori  che   sono   stati   iscritti
          nell'apposita lista. 
              Alla sostituzione del  presidente  e  degli  scrutatori
          eventualmente  assenti  o  impediti,  si  procede  con   le
          modalita' stabilite per la sostituzione  del  presidente  e
          dei componenti dei seggi normali. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   si
          applicano anche per le sezioni ospedaliere per la  raccolta
          del voto dei ricoverati  che  a  giudizio  della  direzione
          sanitaria non possono accedere alla cabina. 
              Negli ospedali e case di cura con  meno  di  100  posti
          letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
          con le modalita' previste  dall'art.  53  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
              Qualora in un luogo di  detenzione  i  detenuti  aventi
          diritto al voto siano piu' di cinquecento,  la  commissione
          elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro  il
          secondo  giorno  antecedente  la  votazione,  ripartisce  i
          detenuti stessi, ai fini della raccolta  del  voto  con  lo
          speciale seggio previsto  nel  presente  articolo,  tra  la
          sezione nella  cui  circoscrizione  ha  sede  il  luogo  di
          detenzione ed una sezione contigua.».