(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 51)
 
                               Art. 51 
 
                     (Notizia di danno erariale) 
 
 
  1. Il pubblico ministero inizia l'attivita'  istruttoria,  ai  fini
dell'adozione delle determinazioni inerenti  l'esercizio  dell'azione
erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno,  fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 
 
 
  2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta
quando consiste in informazioni circostanziate  e  non  riferibili  a
fatti ipotetici o indifferenziati. 
 
 
  3. Qualunque atto istruttorio o  processuale  posto  in  essere  in
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo  e
la relativa nullita' puo' essere fatta valere  in  ogni  momento,  da
chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente   sezione
giurisdizionale della Corte dei conti. 
 
 
  4. Se la nullita' di cui al comma 3 e'  fatta  valere  con  istanza
proposta prima della pendenza del giudizio,  la  sezione  decide,  in
camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni  dal  deposito
dell'istanza e sentite le parti, con sentenza. 
 
 
  5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di  nullita'  con
la sentenza che definisce il giudizio di primo grado. 
 
 
  6. La nullita'  per  violazione  delle  norme  sui  presupposti  di
proponibilita' dell'azione per danno all'immagine e' rilevabile anche
d'ufficio. 
 
 
  7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata  nei  confronti
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli
organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi  a
danno delle stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale
della Corte dei conti affinche' promuova l'eventuale procedimento  di
responsabilita' per danno  erariale  nei  confronti  del  condannato.
Resta  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  129  delle  norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.