Art. 51 
 
 
Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento
(CE) n. 765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  oppure
autorizzato,  per  l'applicazione  della  normativa  comunitaria   di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,
a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso  regolamento  (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio.  Nei  casi  non
coperti da normativa comunitaria di armonizzazione,  si  impiegano  i
rapporti  e  certificati  rilasciati  dagli  organismi  eventualmente
indicati nelle disposizioni nazionali di settore.". 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta  l'art.  82  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 82 (Rapporti di  prova,  certificazione  e  altri
          mezzi di prova). -  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono esigere che  gli  operatori  economici  presentino,
          come mezzi di  prova  di  conformita'  ai  requisiti  o  ai
          criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri  di
          aggiudicazione o alle  condizioni  relative  all'esecuzione
          dell'appalto, una  relazione  di  prova  o  un  certificato
          rilasciati   da   un   organismo   di   valutazione   della
          conformita'.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    che
          richiedono la presentazione di  certificati  rilasciati  da
          uno specifico organismo di  valutazione  della  conformita'
          accettano anche i certificati rilasciati  da  organismi  di
          valutazione della  conformita'  equivalenti.  Ai  fini  del
          presente  comma,  per  «organismo  di   valutazione   della
          conformita'» si intende un organismo che effettua attivita'
          di valutazione della conformita', comprese taratura, prove,
          ispezione  e  certificazione,  accreditato  a   norma   del
          Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  oppure  autorizzato,  per  l'applicazione  della
          normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri
          non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5,
          paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da
          normativa comunitaria di  armonizzazione,  si  impiegano  i
          rapporti   e   certificati   rilasciati   dagli   organismi
          eventualmente  indicati  nelle  disposizioni  nazionali  di
          settore. 
              2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  accettano  altri
          mezzi di prova appropriati, diversi da  quelli  di  cui  al
          comma  1,  ivi  compresa  una  documentazione  tecnica  del
          fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva
          accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui  al
          comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini  richiesti,
          purche' il mancato accesso non sia imputabile all'operatore
          economico interessato  e  purche'  questi  dimostri  che  i
          lavori, le forniture o  i  servizi  prestati  soddisfano  i
          requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche  tecniche,
          i  criteri  di  aggiudicazione  o  le  condizioni  relative
          all'esecuzione dell'appalto. 
              3. Le informazioni relative alle prove e  ai  documenti
          presentati a norma del presente articolo e  degli  articoli
          68, comma 8, e 69 sono messe  a  disposizione  degli  altri
          Stati membri, su  richiesta,  dalla  Cabina  di  regia.  Lo
          scambio delle informazioni  e'  finalizzato  a  un'efficace
          cooperazione  reciproca,  ed  avviene  nel  rispetto  delle
          regole europee e nazionali in  materia  di  protezione  dei
          dati personali.".