Art. 51 Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte 1. La commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. 2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario. 3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame. 4. Qualora le prove si svolgano in piu' sedi, la Commissione esaminatrice predispone, nella stessa mattinata, un'unica traccia custodita in una busta sigillata e firmata esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario. 5. All'ora stabilita dal presidente della commissione esaminatrice e dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, il presidente invita due candidati a verificare la regolare chiusura della busta contenente la traccia d'esame; quindi procede all'apertura della busta e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro per via informatica della traccia ai presidenti dei comitati di vigilanza, indicando l'orario della dettatura della traccia e di inizio ufficiale della prova d'esame.