Articolo 52
         Esercizio del commercio in aree di valore culturale

   1.  Con  le  deliberazioni  previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito  il  soprintendente,  individuano  le  aree  pubbliche aventi
valore  archeologico,  storico,  artistico  e  ambientale nelle quali
vietare   o  sottoporre  a  condizioni  particolari  l'esercizio  del
commercio.