Art. 52. 
Personale   qualificato   di   cui   deve   dotarsi    il    titolare
                 dell'autorizzazione alla produzione 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione alla  produzione  di  medicinali
deve avvalersi di almeno una  persona  qualificata  e  dell'ulteriore
personale qualificato di cui al comma 10. 
  2. La persona qualificata svolge la sua attivita'  con  rapporto  a
carattere continuativo  alle  dipendenze  dell'impresa.  Il  titolare
dell'autorizzazione alla produzione puo' svolgere anche  le  funzioni
di persona qualificata se  ha  i  requisiti  richiesti  dal  presente
articolo. 
  3. L'AIFA  riconosce  l'idoneita'  della  persona  qualificata  che
possiede i seguenti requisiti: 
    a) e' in possesso del diploma di laurea  di  cui  alla  legge  19
novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di  cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti  discipline  o
in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie  le
discipline  medesime  fanno   riferimento:   chimica   e   tecnologia
farmaceutiche,  farmacia,  chimica,  chimica   industriale,   scienze
biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria; la formazione
a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti  teorici  e
pratici delle seguenti  discipline  di  base  e  il  superamento  dei
relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed  inorganica,
chimica organica, chimica analitica, chimica  farmaceutica,  compresa
l'analisi  dei   medicinali,   biochimica   generale   e   applicata,
fisiologia,  microbiologia,  farmacologia,  tecnologia  farmaceutica,
tossicologia, farmacognosia; 
    b) ha svolto attivita' pratica concernente analisi qualitativa di
medicinali,  analisi  quantitativa  di  sostanze  attive,   prove   e
verifiche necessarie per garantire la qualita' dei medicinali, per un
periodo di almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione  di
medicinali; nei casi di preparazione o produzione di  medicinali  per
terapie  avanzate,  l'attivita'  pratica  di  due  anni  deve  essere
compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale la persona
qualificata deve svolgere le sue funzioni; in quest'ultimo  caso  non
si applica la riduzione di cui al comma 4; 
    c) e' provvista di abilitazione all'esercizio  della  professione
ed e' iscritta all'albo professionale. 
  4. Il periodo di cui alla lettera b) del comma 3 e' ridotto  di  un
anno  quando  l'interessato  ha  svolto  un   ciclo   di   formazione
universitaria della durata  di  almeno  cinque  anni;  e  ridotto  di
diciotto mesi ove il ciclo stesso ha avuto una durata di  almeno  sei
anni. 
  5. Ai fini del presente articolo, i diplomi di laurea di  cui  alla
lettera a) del comma 3, conseguiti in base ad insegnamenti diversi da
quelli  ivi  indicati,  sono  dichiarati  validi,  in  relazione   ai
requisiti richiesti, dall'AIFA, previo parere favorevole espresso dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentito
il Consiglio universitario nazionale, quando  l'interessato  dimostra
l'acquisizione, dopo il  conseguimento  del  diploma  di  laurea,  di
sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di studi. 
  6. I direttori tecnici di officine di produzione, gia' riconosciuti
dall'AIFA o dal Ministero della salute  al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente decreto,  possono  continuare  ad  esercitare  la
medesima attivita' con la funzione di persona qualificata. 
  7. Coloro che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
esercitano, sulla base della previgente normativa, l'attivita' di cui
al presente articolo, possono continuare l'attivita' medesima  presso
officine della stessa tipologia di produzione, anche in mancanza  dei
requisiti previsti dal comma 3. 
  8. La persona qualificata: 
    a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato
con l'osservanza delle norme di legge e delle condizioni  imposte  in
sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale; 
    b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da  paesi
non appartenenti alla Comunita'  economica  europea,  ogni  lotto  di
produzione importato e' oggetto di un'analisi  qualitativa  completa,
di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze  attive  e  di
qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire  la  qualita'
dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste  per  l'AIC,
fatto  salvo  quanto  stabilito  da  eventuali   accordi   di   mutuo
riconoscimento; 
    c) attesta su apposita documentazione le operazioni di  cui  alle
lettere a) e b); 
    d) e' responsabile  secondo  quanto  previsto  dal  capo  II  del
presente titolo della tenuta della documentazione di cui alla lettera
c), ed e' obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorita' sanitaria; 
    e)   comunica   immediatamente   all'AIFA   e   al   responsabile
dell'azienda  dalla  quale  dipende  ogni  sostanziale  irregolarita'
rilevata nel medicinale che e' gia' stato immesso in commercio; 
    f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorita'
sanitaria ai sensi del presente decreto  ed  effettua  le  operazioni
richieste dalla stessa; 
    g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali  di  cui
e' responsabile. 
  9. La persona qualificata non puo' svolgere la stessa  funzione  in
piu' officine, a meno che si tratti di officina  costituente  reparto
distaccato dell'officina principale. 
  10. La persona  qualificata  e'  coadiuvata  almeno  dal  personale
qualificato previsto dal capo II del presente titolo e dalle norme di
buona fabbricazione. 
 
          Note all'art. 52:
              - La  legge  19 novembre  1990,  n. 341, reca: «Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari».
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e della
          ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
          reca:  «Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica degli atenei».
              - Il     decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca 22 ottobre 2004 n. 270,
          reca:  «Modifiche  al regolamento recante norme concernenti
          l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto
          ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica».