Art. 52. 1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, eta', luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.