Art. 52. Cessioni a viaggiatori 1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (b), ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo dellenavi e degli aeromobili. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantita' previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunita' ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza e' dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non e' computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanza possono essere stabilite modalita' e condizioni per l'applicazione del presente articolo. __________________ (a) Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota (a) all'art. 41. (b) L'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' cosi' formulato: "Art. 128 (Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato). - Le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimita' dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle finanze, che stabilsice di volta in volta le modalita' di gestione dello spaccio; il rilascio e' subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico".