Art. 52
                           (Coltivazione)
1.  Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro
   predispone una relazione sulla stabilita' dei fronti che prenda in
   considerazione i rischi di caduta di massi  e  di  franamento;  in
   tale  relazione,  in  conformita' alle vigenti normative tecniche,
   devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del
   terreno nonche' dei macchinari impiegati, l'altezza e la  pendenza
   dei  fronti  di coltivazione e dei terreni di copertura nonche' il
   metodo di  coltivazione  impiegato;  la  relazione  e'  aggiornata
   annualmente.
2.  Ferme  restando  le  disposizioni  del  Capo II del Titolo IV del
   decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  128  del  1959,  il
   direttore   responsabile,   nella   pianificazione  dell'attivita'
   lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:
   a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata
      a consentire la circolazione  del  personale  e  l'operativita'
      delle macchine ivi utilizzate, nonche' stabilita' sufficiente a
      sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono
      permettere   il  movimento  delle  macchine  in  condizioni  di
      assoluta sicurezza;
   b) in fase di scavo al piede delle  fronti  o  dei  cumuli  devono
      essere evitate situazioni di instabilita'.