(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
 
                 Principi generali di organizzazione 
 
    1. L'organizzazione e le attivita' dell'Ateneo  si  basano  sulla
distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo,
programmazione  generale  e  controllo  dei  risultati,  e  direzione
generale,  alla  quale  compete  la  responsabilita'  della  gestione
organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa. 
    2. Responsabili della direzione  politica  sono  il  Rettore,  il
Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico,  per  quanto  di
rispettiva competenza. 
    3. Il Direttore generale coordina le attivita'  dei  dirigenti  e
del  personale  tecnico-amministrativo  per  il  conseguimento  degli
obiettivi indicati  dalla  direzione  politica,  secondo  criteri  di
efficienza, efficacia ed economicita'. 
    4. La struttura amministrativa e  la  gestione  del  personale  e
finanziaria si  ispirano  a  principi  di  unitarieta'  e  assicurano
l'individuazione  delle  responsabilita'   e   la   valutazione   dei
risultati. 
    5. L'organizzazione amministrativa e' disciplinata  dal  presente
titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti
normativi e contrattuali vigenti. 
    6.     L'organizzazione     complessiva      delle      strutture
tecnico-amministrative e' definita dal Consiglio di  Amministrazione,
su proposta del Direttore generale, sentito il Senato Accademico  per
i profili di sua competenza.