Art. 52. Principi generali di organizzazione 1. L'organizzazione e le attivita' dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilita' della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa. 2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, per quanto di rispettiva competenza. 3. Il Direttore generale coordina le attivita' dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. 4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarieta' e assicurano l'individuazione delle responsabilita' e la valutazione dei risultati. 5. L'organizzazione amministrativa e' disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti. 6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative e' definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentito il Senato Accademico per i profili di sua competenza.