Art. 52 
 
 
           Sicurezza dei sistemi di validazione temporale 
 
  1.  Qualsiasi  anomalia  o  tentativo  di  manomissione  che  possa
modificare il funzionamento del sistema di validazione  temporale  in
modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal  presente
decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 51, comma 1, e'
annotato sul giornale di controllo e  causa  il  blocco  del  sistema
medesimo. 
  2. Il blocco del  sistema  di  validazione  temporale  puo'  essere
rimosso esclusivamente con l'intervento  di  personale  espressamente
autorizzato. 
  3. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di validazione temporale devono  essere  stati  oggetto  di
opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza
(hardening). 
  4. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita'
delle personalizzazioni, di cui al comma 3, e indica al certificatore
eventuali azioni correttive.