Art. 52 
 
 
                 Modifiche alla legislazione vigente 
 
  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le
seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei
figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli
stessi vi consentono». 
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle
pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche
amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo
recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; 
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela
del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli
obblighi di trasparenza»; 
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; 
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa». 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10. 
 
          Note all'art. 52: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma, della
          citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal  presente
          decreto: 
               «Art. 1. 
              Le disposizioni della presente legge si applicano: 
              1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera
          dei deputati; 
              2)  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   ai
          Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato; 
              3) ai  consiglieri  regionali  e  ai  componenti  della
          giunta regionale; 
              4) ai consiglieri provinciali  e  ai  componenti  della
          giunta provinciale; 
              5) ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di  provincia
          ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 
              5-bis)  ai  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
          all'Italia. ». 
              Per il testo  dell'articolo  2,  secondo  comma,  della
          citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 14. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  della
          citata legge n. 241 del 1990, come modificato dal  presente
          decreto: 
               «Art.  12.  Provvedimenti  attributivi   di   vantaggi
          economici 
              1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi
          ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
          di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
          sono subordinate  alla  predeterminazione  da  parte  delle
          amministrazioni  procedenti,  nelle  forme   previste   dai
          rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui
          le amministrazioni stesse devono attenersi. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  23,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 23. Difesa personale delle parti 
              1. Le parti possono  stare  in  giudizio  personalmente
          senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia  di
          accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale
          e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione
          europea e dei loro familiari di circolare e di  soggiornare
          liberamente nel territorio degli Stati membri. ». 
              Si riporta il testo dell'articolo 87,  comma  2,  lett.
          c), del citato decreto legislativo n. 104  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto : 
              «Art. 87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
          consiglio 
              (Omissis). 
              2. Oltre agli altri  casi  espressamente  previsti,  si
          trattano in camera di consiglio: 
              a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione
          delle misure cautelari collegiali; 
              b) il giudizio in materia di silenzio; 
              c) il giudizio  in  materia  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e   di   violazione   degli   obblighi   di
          trasparenza amministrativa; 
              d) i giudizi di ottemperanza; 
              e) i giudizi in opposizione ai decreti che  pronunciano
          l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 1 e 4, del
          citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
               «Art. 116. Rito in materia  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi 
              1. Contro le determinazioni e contro il silenzio  sulle
          istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per
          la  tutela  del  diritto   di   accesso   civico   connessa
          all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il  ricorso
          e' proposto entro  trenta  giorni  dalla  conoscenza  della
          determinazione impugnata o dalla formazione  del  silenzio,
          mediante notificazione all'amministrazione e ad  almeno  un
          controinteressato. Si applica l' articolo  49.  Il  termine
          per  la  proposizione  di  ricorsi  incidentali  o   motivi
          aggiunti e' di trenta giorni. 
              (Omissis). 
              4.  Il   giudice   decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione  e,  ove  previsto,   la   pubblicazione   dei
          documenti richiesti, entro un  termine  non  superiore,  di
          norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le  relative
          modalita'. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 133, comma  1,  lett.
          a) , numero 6), del citato decreto legislativo n.  104  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
               «Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva 
              1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del
          giudice  amministrativo,  salvo  ulteriori  previsioni   di
          legge: 
              a) le controversie in materia di: 
              1)  risarcimento  del  danno  ingiusto   cagionato   in
          conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine
          di conclusione del procedimento amministrativo; 
              2) formazione, conclusione ed esecuzione degli  accordi
          integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
          degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 
              3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e  3,  e
          provvedimenti espressi adottati  in  sede  di  verifica  di
          segnalazione  certificata,  denuncia  e  dichiarazione   di
          inizio attivita', di  cui  all'articolo  19,  comma  6-ter,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              4)  determinazione  e  corresponsione   dell'indennizzo
          dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 
              5) nullita' del provvedimento  amministrativo  adottato
          in violazione o elusione del giudicato; 
              6) diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  e
          violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 11. Trasparenza 
              1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
          anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti
          istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle
          informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,
          degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e
          all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
          funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di
          misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,
          allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del
          rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.
          Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni
          erogate   dalle   amministrazioni   pubbliche   ai    sensi
          dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della
          Costituzione. 
              2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che
          indica le iniziative previste per garantire: 
              a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
          delle  linee  guida  elaborate  dalla  Commissione  di  cui
          all'articolo 13; 
              b)  la  legalita'   e   lo   sviluppo   della   cultura
          dell'integrita'. 
              3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance. 
              4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma
          5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
              5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di
          trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
          attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
          certificata di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,
          comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e di  cui  all'articolo  34,  comma  1,
          della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere a) e b),  alle  associazioni  di  consumatori  o
          utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni  altro  osservatore
          qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della
          trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
          tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
          verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»: 
              a)  il  Programma  triennale  per  la   trasparenza   e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
              b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) l'ammontare complessivo  dei  premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti; 
              d)  l'analisi   dei   dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti; 
              e) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'articolo 14; 
              f)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari   di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo; 
              g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,   con   specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
              h)  i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro   che
          rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; 
              i)  gli  incarichi,  retribuiti   e   non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
              9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del
          Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di
          mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
          ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della
          retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
          coinvolti.».