(( Art. 52 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno  2018
e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma  1,
4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e  8,
48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis,  51,  comma  4,  e  dal
comma 1  del  presente  articolo,  pari  complessivamente  a  671,502
milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per  l'anno
2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di  euro
per l'anno 2019, a 64,9 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  13,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro  per  l'anno
2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a
367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai  fini  della  compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno  ed  indebitamento  netto,  si
provvede: 
    a) quanto a 2,067 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e
delle finanze per 0,940  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022; 
    b) quanto a 63,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per   60   milioni   di   euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale per 1 milione di euro; 
    c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno  dal  2017,  a  1,85
milioni di euro per l'anno 2019, a 23  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro
per l'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 80 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
    e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali   di   cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225.  Le  predette  risorse   sono   trasferite   direttamente   alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3; 
    f)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    g) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    h) quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    i) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    l) quanto a 201,35 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  348,7
milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per  l'anno
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dalle  misure  previste  dagli
articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis; 
    m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno  2016,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di  pari
importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario; 
    n) quanto a 141,835 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  231,23
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente
articolo; 
    o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e  a  0,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    p) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  incrementata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma  387,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui
al  presente  decreto  sono  realizzati  nell'ambito  delle   risorse
finanziarie disponibili. Le  amministrazioni  interessate  provvedono
allo svolgimento delle attivita'  di  rispettiva  competenza  con  le
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove  necessario,
previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'   disporre   il   ricorso   ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente  del  comma  1  dell'art.  18  della
          citata legge n.  185  del  2008  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 45. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 148
          della citata legge n. 388 del 2000: 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              (Omissis).». 
              - Il testo vigente del comma  5-quinquies  dell'art.  5
          della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle  Note
          all'art. 4-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 111 dell'art. 1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              «111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
          interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
          esistenti sulle contabilita' speciali relative al  dissesto
          idrogeologico, non impegnate  alla  data  del  31  dicembre
          2013,  comunque  nel  limite  massimo  complessivo  di  600
          milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo  scopo
          dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012  del  20  gennaio
          2012, pari rispettivamente a 130 milioni di  euro  e  674,7
          milioni di euro, devono essere utilizzate  per  i  progetti
          immediatamente cantierabili, prioritariamente  destinandole
          agli interventi integrati finalizzati  alla  riduzione  del
          rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
          biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
          2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro  per   l'azione
          comunitaria  in  materia  di  acque,  e   della   direttiva
          2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
          rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare verifica la compatibilita' degli accordi di  programma
          e   dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
          massimizzare la celerita'  degli  interventi  in  relazione
          alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita'  delle
          persone  e,  se  del  caso,   propone   alle   regioni   le
          integrazioni e gli aggiornamenti  necessari.  Entro  il  30
          aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
          concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          finalizzano  le   risorse   disponibili   agli   interventi
          immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo  e,  per
          il tramite del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, presentano specifica informativa  al
          CIPE indicando il relativo cronoprogramma  e  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  gia'  avviati.  La   mancata
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero   il   mancato
          affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la
          revoca  del  finanziamento   statale   e   la   contestuale
          rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  delle  risorse  ad
          altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,  fermo
          restando il  vincolo  territoriale  di  destinazione  delle
          risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
          programma,    ove    esistano    progetti    immediatamente
          cantierabili compatibili con le finalita'  della  norma.  A
          decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
          finanziaria,  entro  il  mese  di  settembre,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
          corso  di  realizzazione  ovvero   alla   prosecuzione   ed
          evoluzione  degli  accordi  di  programma,  unitamente   al
          fabbisogno  finanziario   necessario   per   gli   esercizi
          successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al  presente
          comma e' autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
          milioni di euro per l'anno  2016.  All'art.  17,  comma  1,
          primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  le  parole:  «non  oltre  i  tre  anni»  sono
          sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 251 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «251.   Per   consentire   le   assunzioni   a    tempo
          indeterminato di cui al comma 249,  nonche'  la  temporanea
          prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti  ad  assicurare
          lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  nelle  more
          della conclusione delle procedure di reclutamento  previste
          dai commi da 247 a  250,  a  decorrere  dall'anno  2007  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          un fondo per un importo pari a 180  milioni  di  euro.  Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede, sulla base dei piani di  cui  al  comma  250,  al
          trasferimento   alle   amministrazioni   interessate   alle
          procedure di reclutamento previste dai commi da 247  a  253
          delle  occorrenti  risorse  finanziarie.   Gli   enti   con
          autonomia  di  bilancio  provvedono  all'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle
          risorse dei relativi bilanci.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              «361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a  360
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di  euro  per  l'anno
          2005 e di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2006. Una quota dei predetti oneri, pari a  55  milioni  di
          euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico  del  Fondo
          per le aree sottoutilizzate per gli  interventi  finanziati
          dallo stesso. La restante quota relativa agli anni  2005  e
          2006, pari rispettivamente a 25 milioni  di  euro  e  a  50
          milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del  Fondo
          unico per gli incentivi alle imprese  non  riguardante  gli
          interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota  relativa
          agli anni 2007 e 2008,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a  150
          milioni di euro annui, si provvede con le maggiori  entrate
          derivanti dal comma 300.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 90 dell'art.  1
          della citata legge n. 228 del 2012: 
              «90. Assicurando il rispetto dei saldi  strutturali  di
          finanza pubblica, le risorse disponibili individuate  sulla
          base delle attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un
          apposito fondo istituito presso il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, articolato in piani di  gestione  riferiti
          alle  singole  amministrazioni  interessate,  al  fine   di
          procedere ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Per  le
          finalita' di cui al comma  89,  le  stesse  amministrazioni
          possono inoltre procedere ad assunzioni  di  personale  nel
          limite  di  un   contingente   complessivo   di   personale
          corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di
          euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014. A tale fine e' istituito un apposito  fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni  di  euro
          per l'anno 2013  e  a  120  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 108 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «108. Gli oneri derivanti dai commi da 98  a  107  sono
          valutati in 617 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016,  2017,  2018  e  2019;   il   predetto   importo   e'
          corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di  spesa
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai predetti  oneri  si  fa  fronte  per  250
          milioni di  euro  annui,  relativamente  alle  agevolazioni
          concesse alle piccole  e  medie  imprese,  a  valere  sulle
          risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
          programma operativo  nazionale  "Imprese  e  Competitivita'
          2014/2020" e nei  programmi  operativi  relativi  al  Fondo
          europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  2014/2020   delle
          regioni in cui  si  applica  l'incentivo.  A  tal  fine  le
          predette risorse sono annualmente versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  Le  amministrazioni  titolari  dei
          predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato gli importi, europei e nazionali,  riconosciuti
          a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione  europea,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione   delle   risorse,   alla    regolazione
          contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
          presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
          delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art.
          5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Le  risorse  cosi'
          anticipate vengono  reintegrate  al  Fondo,  per  la  parte
          relativa  all'Unione  europea,  a  valere  sui   successivi
          accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione  europea
          in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di
          cofinanziamento nazionale, a  valere  sulle  corrispondenti
          quote di cofinanziamento nazionale riconosciute  a  seguito
          delle predette rendicontazioni di spesa.». 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  18  del  citato
          decreto-legge n. 185  del  2008  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 45. 
              - Il decreto-legge 22  ottobre  2016,  n.  193  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento  di  esigenze  indifferibili»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2016, n. 249. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art.  16
          del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22  (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183): 
              «Art.  16  (Assegno  di  disoccupazione  -   ASDI).   -
          (Omissis). 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  43
          del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 43 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
              5. Ai fini  della  prosecuzione  della  sperimentazione
          relativa al riconoscimento della prestazione  ASDI  di  cui
          all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo  2015,  n.  22,
          anche  con  riferimento  ai  lavoratori  beneficiari  della
          prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera
          sua  durata  oltre  la   data   del   31   dicembre   2015,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma  7  del
          decreto legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata  di  180
          milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per
          l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno  2018  e  di
          200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019.  Per
          effetto della prosecuzione della  sperimentazione  relativa
          al riconoscimento della prestazione ASDI di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, in ogni caso nel  limite  delle
          risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa  di  cui
          all'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015
          come incrementata dal primo periodo medesimo  del  presente
          comma, fermi restando i criteri disciplinati  dall'art.  16
          del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso
          la prestazione  ASDI  non  puo'  essere  usufruita  per  un
          periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il
          termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per
          un periodo pari o  superiore  a  24  mesi  nel  quinquennio
          precedente il medesimo termine. Con  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  per
          prosecuzione    della    sperimentazione    relativa     al
          riconoscimento della prestazione ASDI di  cui  al  presente
          comma. All'onere derivante dal primo periodo  del  presente
          comma pari a 180 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270
          milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 200  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2019   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'art.  1,  comma  107,  della
          legge n.  190  del  2014  come  rifinanziato  dal  presente
          articolo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 387 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              «387. Per l'anno 2016 le risorse di cui  al  comma  386
          sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono  le
          priorita' del Piano di cui al medesimo comma: 
              a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura
          di  contrasto  alla  poverta',  intesa   come   estensione,
          rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
          all'art. 60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui  al  comma
          386, all'avvio  del  Programma  si  procede  con  rinnovati
          criteri e procedure definiti ai sensi del  citato  art.  60
          del  decreto-legge  n.  5  del  2012,  garantendo  in   via
          prioritaria  interventi  per  nuclei  familiari   in   modo
          proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
          conto della presenza, all'interno del nucleo familiare,  di
          donne in stato di  gravidanza  accertata  da  definire  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Nel  2016  al  Programma  sono
          destinati 380 milioni di euro incrementando a tal  fine  in
          misura pari al predetto importo il Fondo  di  cui  all'art.
          81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133,   oltre   alle   risorse   gia'   destinate   alla
          sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'art. 1, comma 216,
          della legge 27  dicembre  2013,  n.  147.  Conseguentemente
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al   comma   386   e'
          corrispondentemente ridotta di  380  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016; 
              b) fermo restando quanto stabilito dall'art. 43,  comma
          5, del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,
          all'ulteriore incremento dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo  4  marzo
          2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),
          per 220 milioni  di  euro  con  conseguente  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma
          386.».