Art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. 2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. 3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie. 4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilita' erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.