Art. 52 Pratiche e trattamenti consentiti 1. Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea nonche' quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione. 2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite: a) l'aggiunta di acqua, purche' sia effettuata soltanto negli acetifici; b) la decolorazione con il carbone per uso enologico; c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 53, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti. 4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.