Art. 52 
 
 
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC  adottate"  sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC"; 
    b) al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole:  "valore  stimato
dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione  al
periodo di riferimento dello stesso,"; 
    c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e
g), nel bando sono indicate le eventuali misure  in  cui  gli  stessi
requisiti   devono   essere   posseduti   dai   singoli   concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere  i  requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."; 
    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di  cui
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza
e di  ogni  altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e  del
documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  all'articolo  85,   con
esclusione di quelle afferenti all'offerta  economica  e  all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al  concorrente  un  termine,
non superiore  a  dieci  giorni,  perche'  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In  caso  di  inutile  decorso  del
termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso  dalla  gara.
Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze  della
documentazione che non consentono l'individuazione  del  contenuto  o
del soggetto responsabile della stessa."; 
    e) al comma 10: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "E'  istituito
presso l'ANAC, che ne cura la gestione,  il  sistema  del  rating  di
impresa e  delle  relative  premialita',  per  il  quale  l'Autorita'
rilascia  apposita  certificazione  agli  operatori   economici,   su
richiesta."; 
      2) al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di
affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'"; 
      3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente codice" sono sostituite dalle  seguenti:  "tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; 
      4) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  linee
guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi'  un  sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e
premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive  e
corruttive da parte  delle  imprese  titolari  di  appalti  pubblici,
comprese le  imprese  subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di
materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico  regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia."; 
      5) il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  "I  requisiti
reputazionali alla base del rating di  impresa  di  cui  al  presente
comma tengono conto, in  particolare,  dei  precedenti  comportamenti
dell'impresa,  con  riferimento  al  mancato  utilizzo  del  soccorso
istruttorio,  all'applicazione  delle  disposizioni  sulla   denuncia
obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e  dell'incidenza
e degli esiti del contenzioso sia  in  sede  di  partecipazione  alle
procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto."; 
      6) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo
del  rating  di  impresa  si  tiene  conto  del  comportamento  degli
operatori economici tenuto nelle  procedure  di  affidamento  avviate
dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente   disposizione.   L'ANAC
attribuisce  elementi   premiali   agli   operatori   economici   per
comportamenti  anteriori  all'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di
impresa.". 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta  l'art.  83  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
          - 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 
                a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                b) la capacita' economica e finanziaria; 
                c) le capacita' tecniche e professionali. 
              2. I requisiti e le capacita' di cui al  comma  1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per  i  lavori,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare
          su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  codice,  previo   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
          rispetto dei principi di cui al presente articolo  e  anche
          al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e
          delle   piccole   e   medie   imprese,   il   sistema    di
          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i
          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal
          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui
          all'articolo 45,  lettere  b)  e  c)  e  la  documentazione
          richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso  di
          cui all'allegato XVII. Fino  all'adozione  di  dette  linee
          guida, si applica l'articolo 216, comma 14. 
              3. Ai fini della sussistenza dei requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
              4. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel  bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                a) che gli operatori economici abbiano  un  fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                b)   che   gli   operatori    economici    forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                c) un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
              5. Il fatturato minimo annuo  richiesto  ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione  al
          periodo di riferimento dello stesso, salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
              6. Per gli  appalti  di  servizi  e  forniture  ,per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
              7. Fermo restando il sistema di qualificazione  di  cui
          all'articolo 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
          documentale preliminare dall'articolo 85, la  dimostrazione
          dei requisiti di cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c)  e'
          fornita,  a  seconda  della  natura,  della   quantita'   o
          dell'importanza e dell'uso delle forniture o  dei  servizi,
          utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86,  commi
          4 e 5. 
              8. Le stazioni appaltanti  indicano  le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo
          45, comma 2, lettere d),  e),  f)  e  g),  nel  bando  sono
          indicate le eventuali misure in cui  gli  stessi  requisiti
          devono   essere   posseduti   dai    singoli    concorrenti
          partecipanti. La mandataria in ogni caso deve  possedere  i
          requisiti   ed   eseguire   le   prestazioni   in    misura
          maggioritaria. I bandi e le lettere di invito  non  possono
          contenere  ulteriori  prescrizioni  a  pena  di  esclusione
          rispetto a quelle previste dal presente codice e  da  altre
          disposizioni di  legge  vigenti.  Dette  prescrizioni  sono
          comunque nulle. 
              9. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, in caso di mancanza, incompletezza e  di  ogni
          altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi   e   del
          documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
          esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e
          all'offerta tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al
          concorrente un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,
          perche'  siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
          dichiarazioni necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i
          soggetti che le devono rendere. In caso di inutile  decorso
          del termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso
          dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali  non
          sanabili le carenze della documentazione che non consentono
          l'individuazione del contenuto o del soggetto  responsabile
          della stessa. 
              10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne   cura   la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio
          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida
          adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione.  Le  linee  guida  di  cui  al
          precedente  periodo  istituiscono   altresi'   un   sistema
          amministrativo, regolato sotto la direzione  dell'ANAC,  di
          penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria  delle
          richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle  imprese
          titolari  di  appalti   pubblici,   comprese   le   imprese
          subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
          e  servizi,  prevedendo  altresi'  uno   specifico   regime
          sanzionatorio nei casi di  omessa  o  tardiva  denuncia.  I
          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di
          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.".