Art. 52 
 
 
            Opponibilita' ai terzi degli atti depositati 
 
  1. Gli atti per  i  quali  e'  previsto  l'obbligo  di  iscrizione,
annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del
Terzo settore sono opponibili ai  terzi  soltanto  dopo  la  relativa
pubblicazione nel Registro stesso, a meno  che  l'ente  provi  che  i
terzi ne erano a conoscenza. 
  2. Per le operazioni compiute entro il  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli  atti  non  sono  opponibili  ai
terzi che provino di essere  stati  nella  impossibilita'  di  averne
conoscenza.