(Convenzione - art. 53)
                            Articolo 53. 
Trattati  in  contrasto  con  una  norma   imperativa   del   diritto
                internazionale generale (jus cogens) 
 
  E' nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua  conclusione,
sia in contrasto con una norma imperativa di  diritto  internazionale
generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di
diritto internazionale generale si intende una norma  che  sia  stata
accettata e riconosciuta dalla Comunita' internazionale  degli  Stati
nel suo insieme in quanto norma alla  quale  non  e  permessa  alcuna
deroga e che non puo' essere modificata che da  una  nuova  norma  di
diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.